Opposizione allo stato passivo, eccezioni del curatore e onere probatorio dell’opponente (Cass. civ. Sez. I n. 16632 del 21.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nonostante la natura impugnatoria, non opera la preclusione del divieto di ius novorum di cui all’art. 345 cod. proc. civ., con la conseguenza che il curatore può formulare eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato, purché non introduca domande riconvenzionali né muti il thema disputandum. L’opponente che invochi la qualificazione ipotecaria del credito è invece tenuto a depositare, sin dall’atto introduttivo, la documentazione che ne costituisce il fatto costitutivo — e in particolare la nota di iscrizione della garanzia reale — in ossequio all’art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall. La produzione tardiva, anche in sede di note conclusionali, determina la decadenza processuale e la qualificazione chirografaria del credito.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per circa 3,4 milioni di euro, di cui oltre 1,5 milioni in via ipotecaria. Il giudice delegato aveva ammesso in via chirografaria una somma largamente inferiore, escludendo le poste non sufficientemente documentate. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall., ha accolto solo parzialmente l’opposizione, ammettendo la banca al passivo per il minor importo di euro 987.045,86.
Il Tribunale ha escluso il credito relativo a un rapporto di conto corrente per difetto di prova sulla data di instaurazione del rapporto e sulla continuità con un precedente rapporto intestato a diverso istituto; quanto al mutuo ipotecario, ha rilevato la mancata produzione della nota di iscrizione della garanzia, nonché la tardività dei documenti depositati con le note conclusive. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la formazione di un giudicato endofallimentare sulla natura ipotecaria del credito, non contestata dalla curatela. La Corte ha respinto la censura osservando che, trattandosi di credito non ammesso, la mancata ammissione assorbiva ogni questione sulla qualificazione, ipotecaria o chirografaria, del credito stesso. Quanto all’eccepita violazione del divieto di ius novorum, il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione dell’art. 345 cod. proc. civ., poiché il riesame a cognizione piena esclude l’immutazione del thema disputandum ma non comprime il diritto di difesa del curatore. Sono citate Cass. Sez. I n. 19003 del 2017, Cass. Sez. I n. 21490 del 2020 e Cass. Sez. VI-1 n. 27902 del 2020. Il motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ.
Il secondo motivo censurava la ritenuta tardività della documentazione. La Corte ha confermato che, avendo la banca chiesto l’ammissione del credito con il riconoscimento della garanzia ipotecaria, essa avrebbe dovuto depositare la nota di iscrizione sin dal primo atto introduttivo dell’opposizione, in ossequio all’art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall. Il documento era stato invece prodotto solo con le note conclusionali, dopo la costituzione della curatela, rendendo evidente la tardività della produzione.
Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 1842 e 2697 cod. civ. e degli artt. 117 e 117-bis d.lgs. n. 385/1993, sostenendo che il credito da conto corrente sarebbe stato documentalmente provato. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile: essa pretendeva un nuovo apprezzamento della quaestio facti, non consentito nel giudizio di legittimità, e non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che aveva reputato non probante la lettera di ricognizione di debito per la sua risalenza nel tempo. Sono richiamate Cass. Sez. I n. 3340 del 2019, Cass. Sez. I n. 24155 del 2017 e Cass. Sez. I n. 640 del 2019.
Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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