Ordinanza-ingiunzione CCIAA: onere di prova sulla delega del funzionario (Cass. civ. Sez. II n. 1574 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, l’opponente che ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega in capo ai funzionari che hanno provveduto all’audizione del contravventore ha l’onere di provare il fatto negativo. Ove non riesca a procurarsi la relativa attestazione dall’Amministrazione, egli è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, legge n. 689/1981. Se l’opponente rimane del tutto inerte, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata. L’obbligo di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione va rapportato alla legge speciale e non alla legge n. 241/1990, essendo sufficiente il rinvio al verbale di accertamento, salvo che le difese dell’intimato contengano circostanze nuove rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione innanzi al Tribunale avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Camera di Commercio, per l’importo di euro 6.000,00, per aver violato l’art. 10 legge n. 122/1992, avendo esercitato l’attività di autoriparazione di automezzi d’epoca senza aver presentato denuncia di inizio attività. Il Tribunale respingeva l’opposizione; la Corte d’Appello confermava la pronuncia.

Avverso la sentenza di secondo grado il soccombente proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi: assenza di delega dei funzionari che avevano proceduto all’audizione; omessa motivazione per il richiamo per relationem a una nota mai notificata; insussistenza della professionalità dell’attività di riparazione, asseritamente amatoriale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio precisa di prescindere dal fatto che le doglianze siano state formulate senza specifico riferimento ai motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., ritenendo le censure sufficientemente motivate e riconducibili ai vizi dedotti, in ossequio ai principi iura novit curia ed effettività della tutela giurisdizionale.

Sul primo motivo, la Corte richiama il principio, affermato in materia di ordinanze-ingiunzione prefettizie e applicabile anche a quella camerale, per cui l’opponente che deduca l’illegittimità per insussistenza della delega ha l’onere di provare il fatto negativo, sollecitando il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. o ad avvalersi dei poteri istruttori. Rimasto inerte l’opponente, la presunzione di legittimità del provvedimento non può reputarsi superata. La Corte osserva inoltre che le funzionarie che avevano proceduto all’audizione, pur non coincidenti con la firmataria, rientravano nell’organico dell’ente sanzionatore.

Sul secondo motivo, il Collegio conferma che l’obbligo di motivazione va rapportato alla legge speciale n. 689/1981 e non alla legge generale sul procedimento. L’autorità non è tenuta a rispondere analiticamente alle censure dell’intimato, potendo richiamare il verbale di accertamento, salvo che le difese contengano circostanze nuove rilevanti. Nella specie, la nota richiamata atteneva all’identificazione di proprietari di veicoli e non incideva sul diritto di difesa.

Sul terzo motivo, la Corte ritiene che la doglianza si risolva nel contrapporre alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio, risultando inammissibile in sede di legittimità. La varietà e l’importanza dell’attrezzatura reperita, nonché la rilevante quantità di rifiuti, sono state ritenute incompatibili con una mera attività amatoriale. Il Collegio ribadisce che la normativa non consente neppure la riparazione di veicoli propri, essendo scopo della legge garantire la sicurezza della circolazione affidando le riparazioni a soggetti qualificati e censiti.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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