Sanzione per false dichiarazioni nell’ottenimento di aiuti comunitari (Cass. civ. Sez. 2 n. 11185 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1986 si configura quando la percezione di aiuti comunitari sia stata conseguita mediante l’esposizione di dati o notizie false, non essendo sufficiente la mera falsità della dichiarazione se da essa non sia derivata l’avvenuta ricezione di erogazioni indebite. L’omessa indicazione, in sede di domanda di ammissione ai contributi, dell’effettiva estensione dei terreni condotti, con conseguente assoggettamento a controllo di una superficie inferiore a quella reale, integra una violazione sostanziale e non meramente formale, allorché la parte di terreno non dichiarata superi il limite percentuale entro cui l’inadempimento non comporta decadenza dal beneficio. In tal caso, provata dall’amministrazione la falsità della dichiarazione, grava sull’istante l’onere di dimostrare che anche la superficie non dichiarata era stata comunque assoggettata a preventivo controllo e certificata come coltivata secondo il metodo biologico.
Il Fatto
A seguito di verifica amministrativa, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura aveva accertato che il contribuente, ammesso ai contributi comunitari per l’agricoltura e zootecnia biologica, aveva dichiarato una superficie condotta inferiore a quella effettiva, superando la percentuale di tolleranza del 20%. L’ente aveva quindi inflitto la sanzione prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986 per indebita percezione degli aiuti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo la violazione meramente formale; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione e respinto l’opposizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto escluso la fondatezza del primo motivo, con il quale il ricorrente sosteneva che la violazione consistesse in un mero inadempimento degli obblighi assunti, sanzionabile solo con la decadenza dagli aiuti e non con la sanzione pecuniaria. La Suprema Corte ha precisato che la fattispecie contestata riguarda l’esposizione di dati non veri, dalla quale è conseguita l’indebita percezione dei contributi, perché la verifica positiva dell’organo di controllo era stata limitata ai soli terreni dichiarati e non aveva potuto riguardare la restante superficie, superiore al limite di tolleranza. La violazione è quindi sostanziale, essendo il danno comunitario nel conseguimento indebito dell’aiuto.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che spettasse all’amministrazione dimostrare i fatti costitutivi dell’illecito. La Corte ha invece ritenuto corretta la decisione del giudice di merito: l’amministrazione aveva già provato la falsità della dichiarazione sull’integrale applicazione dell’azione, sicché era onere dell’opponente dimostrare che anche la superficie non dichiarata fosse stata coltivata secondo il metodo biologico e quindi fosse irrilevante la dichiarazione infedele.
Il terzo motivo, concernente la valutazione della certificazione rilasciata dall’organismo di controllo e della perizia giurata, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, sebbene formulato come violazione di legge, il motivo miri in realtà a una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. La certificazione prodotta, riferita ad anno successivo a quello di verifica, non conteneva alcuna indicazione dell’avvenuto controllo dei terreni non dichiarati negli anni rilevanti, e la perizia era basata su valutazioni prive di riscontro documentale. Il riconoscimento retroattivo del metodo biologico è subordinato, ai sensi del Reg. CE 2092/91, a condizioni non dimostrate nel caso di specie.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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