Inammissibile il parere sulla monetizzazione delle ferie non godute (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 12 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avente ad oggetto l’ambito di operatività del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, è inammissibile sotto il profilo oggettivo. La funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa in senso tecnico, e non si estende alla disciplina del rapporto di pubblico impiego. La circostanza che la questione produca riflessi finanziari sui bilanci dell’ente non è sufficiente a radicare la competenza consultiva, poiché l’applicazione della norma incide su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altro plesso giurisdizionale. Il quesito che sottende valutazioni riservate all’amministrazione o interferenti con la cognizione di altri organi giurisdizionali esula dal perimetro della funzione consultiva.
Il Fatto
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha richiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sull’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012. La richiesta muove dalla recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 18 gennaio 2024, causa C-218/22), che avrebbe ridefinito la portata dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.
L’amministrazione chiede se, e a quali condizioni, vada riconosciuto al dipendente il diritto al compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite, quando la cessazione del rapporto derivi da una scelta o da un comportamento del lavoratore, ovvero da eventi che consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie. La Provincia evidenzia di non avere contenziosi pendenti in materia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, rileva che l’art. 6, comma 3/ter, del d.P.R. n. 305/1988 concentra in capo al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano la legittimazione a richiedere pareri, trattandosi del legale rappresentante dell’ente. La richiesta è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Il vaglio si sposta quindi sull’ammissibilità oggettiva, che la Sezione ritiene decisiva. La materia della contabilità pubblica, in sede consultiva, non può essere estesa fino a ricomprendere qualsiasi attività che produca conseguenze finanziarie sui bilanci degli enti. Alla magistratura contabile non è attribuita una funzione di consulenza generale: la competenza per i pareri è circoscritta a un’accezione tecnica del termine, comprendente la disciplina dei bilanci, l’acquisizione delle entrate, la gestione della spesa, l’indebitamento e la rendicontazione.
La Sezione osserva che la disposizione invocata riguarda un istituto — il godimento delle ferie e il divieto della loro monetizzazione — che attiene alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e si sostituisce alle previsioni dei contratti collettivi. La riconducibilità della materia all’ambito giuslavoristico è confermata dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza civile, amministrativa e di legittimità. Ne deriva che l’applicazione della norma incide su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altro giudice.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni delle Autonomie (del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e del. n. 2/SEZAUT/2023/QMIG): l’interesse pubblico al contenimento della spesa, pur rilevante, non giustifica l’ammissibilità del quesito quando sull’applicazione della norma è chiamato a decidere un diverso giudice. Nel caso di specie, il quesito implica valutazioni riservate all’amministrazione e interferenti con la cognizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo, ai quali spetta pronunciarsi sul diritto all’indennità.
La Sezione ribadisce che la materia del pubblico impiego non rientra nella contabilità pubblica, come già affermato in un precedente relativo alla medesima disposizione. Il quesito è pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo. Non si ravvisano, infine, i presupposti per qualificarlo come ulteriore forma di collaborazione, essendosi concretizzato nella richiesta di uno specifico parere.
Nota della Redazione
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