Spese per collaboratori autonomi dei gruppi consiliari imputabili al personale (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 16 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rendiconto annuale dei gruppi consiliari, le spese per i collaboratori non subordinati vanno imputate alla voce spese per il personale quando il rapporto, pur autonomo, è connotato dalla continuità e ha ad oggetto funzioni ordinariamente rientranti nelle attività istituzionali del Consiglio. Restano invece collocate tra le spese di funzionamento le consulenze connotate da episodicità, alta specializzazione e temporaneità, caratterizzate dalla consegna di un elaborato finale. Ne deriva che la scelta della forma contrattuale è rimessa alla discrezionalità del gruppo, ma non incide sull’imputazione contabile, che segue la natura sostanziale della prestazione e il rispetto del relativo tetto di spesa.

Il Fatto

Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla delimitazione delle spese dei gruppi politici, ai fini della corretta rendicontazione. Il quesito nasce da un dubbio applicativo: il regolamento consiliare n. 3/2014 consente ai gruppi di avvalersi di personale con contratto subordinato, autonomo, di collaborazione continuativa o con contratti temporanei, ma la giurisprudenza contabile aveva distinto le consulenze secondo l’attività svolta, generando incertezza sull’imputazione dei collaboratori non subordinati.

Il richiedente ha prospettato un criterio alternativo, fondato sulla distinzione tra acquisto di tempo e acquisto di un prodotto: il collaboratore continuativo sarebbe personale, il consulente che produce un elaborato sarebbe consulenza. La Sezione è stata quindi investita della questione se tali spese vadano collocate alla voce personale o a quella di funzionamento, con riflessi sul tetto di spesa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato i presupposti della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, ha richiamato l’art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. n. 305/1988 e l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, riconoscendo la legittimazione del Presidente del Consiglio provinciale per le questioni attinenti all’attività dell’organo, in coerenza con l’orientamento della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni regionali.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha ricordato che la nozione di contabilità pubblica non comprende qualsiasi attività con riflessi finanziari, ma, in una visione dinamica, le questioni interpretative sulle disposizioni che pongono limiti e divieti di contenimento della spesa. Il quesito, vertendo sull’imputazione della spesa per i collaboratori dei gruppi e sul rispetto del relativo tetto, rientra in tale ambito ed è stato dichiarato ammissibile.

Nel merito, la Sezione ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 1, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012, le linee guida recepite con d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, la deliberazione consiliare n. 3/2014 e la legge provinciale n. 26/2016. Ha richiamato la natura peculiare dei gruppi consiliari, insieme pubblica e privata, come affermato dalla Corte cost. n. 1130/1988 e dalle Sezioni riunite n. 30/2014/QM.

Il Collegio ha quindi affermato che l’imputazione alla voce spese per il personale delle spese per i collaboratori non subordinati è corretta, quando il rapporto sia continuativo e riferito a funzioni ordinariamente svolte dal gruppo. Le consulenze, invece, per la loro episodicità e specializzazione, sono finanziabili solo con il contributo per il funzionamento e richiedono la consegna di un elaborato finale.

Il parere è stato reso nei termini della motivazione, con trasmissione al Presidente del Consiglio provinciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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