Particolare tenuità del fatto: la bonifica ambientale “necessitata” non basta da sola a escludere la punibilità (Cass. pen. 1884/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 1884 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 28020/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Giovanni Giorgianni

Il principio di diritto

Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) non è sufficiente l’occasionalità della condotta: occorre che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo (art. 133, primo comma, cod. pen.), sia di particolare tenuità. La condotta susseguente al reato — valorizzabile dopo la novella del d.lgs. n. 150/2022 — non può, da sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, valendo solo come ulteriore criterio del giudizio complessivo; a maggior ragione quando, come nella bonifica ambientale imposta per riprendere l’attività, non è spontanea ma necessitata dalla legge, restando così un elemento neutro.

Il fatto

Il titolare di un autolavaggio era stato condannato per smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 152/2006) e per lo scarico di acque reflue del lavaggio in vasche interrate collegate a griglie sul suolo (art. 137 dello stesso decreto). La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna.

Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello allegato alla sentenza depositata, il vizio di motivazione sulla responsabilità e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la successiva bonifica dell’area, lo smaltimento regolare dei rifiuti e le autorizzazioni nel frattempo ottenute.

La motivazione

Il motivo sul dispositivo difforme è inammissibile per carenza di interesse: non è configurabile la nullità quando il contrasto è tra il dispositivo letto e pubblicato in udienza e quello — riferito ad altra pronuncia e ad altro imputato — erroneamente allegato alla sentenza depositata; ove ne derivi incertezza sui contenuti essenziali, resta invalido solo il procedimento di deposito e comunicazione, ai fini del decorso dei termini per impugnare. Nella specie si tratta di mero errore materiale, privo di incertezza, tanto che il ricorrente ha impugnato censurando nel merito la decisione.

La censura sull’affermazione di responsabilità è inammissibile perché nuova — non proposta con l’appello — e aspecifica, limitandosi a dedurre genericamente l’insufficienza del quadro probatorio senza illustrare il vizio.

Sull’art. 131-bis la sentenza fa buon governo dei principi: non basta l’occasionalità del fatto, occorrendo l’esiguità dell’offesa. Nella specie il quantitativo considerevole di rifiuti pericolosi smaltiti illecitamente e la grave pericolosità ambientale — reiterazione della condotta, griglie di raccolta ostruite con conseguente fuoriuscita all’esterno di acqua inquinata in caso di pioggia — escludono la tenuità. La condotta susseguente (bonifica e regolarizzazione) non può rendere tenue un’offesa che non lo era e, per di più, essendo necessitata dalla legge per riprendere l’attività, resta un elemento neutro nel giudizio complessivo ex art. 133 cod. pen.

Implicazioni pratiche

Per la difesa in materia ambientale il messaggio è chiaro: la “messa a posto” successiva — bonifica, spurgo, regolarizzazione, ottenimento delle autorizzazioni — non è una scorciatoia verso il proscioglimento ex art. 131-bis. Rileva solo all’interno del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa (art. 133 cod. pen.) e perde peso quando è imposta dalla legge per riprendere l’attività: contano gravità e modalità del fatto al momento della commissione.

Sul piano processuale, il contrasto tra il dispositivo letto e quello depositato riferito ad altro imputato è errore materiale, non nullità, se non genera reale incertezza; e le censure non devolute in appello non sono deducibili in cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

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