Particolare tenuità del fatto: necessaria l’esiguità del danno o del pericolo (Cass. pen. Sez. I n. 121 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiede la positiva dimostrazione dell’esiguità del danno o del pericolo, valutata con giudizio sintetico sul fatto concreto insieme agli ulteriori indici dell’occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio sociale per l’imputato. Tali indici non sono alternativi rispetto all’esiguità del danno o del pericolo, ma con essa concorrono. La declaratoria resta quindi esclusa quando manchi il requisito basilare della esiguità, quand’anche ricorrano gli altri aspetti. È inammissibile il ricorso che, contestando la valutazione del giudice di merito, non aggredisca in modo efficace il punto nodale della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Senigallia ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento del Prefetto e dell’ordine del Questore che gli intimavano di lasciare l’Italia. Il giudice ha fondato la decisione sullo stato di incensuratezza dell’imputato, presente in Italia da anni senza condanne, ritenendo il fatto di lievissima offensività.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione assente, illogica e contraddittoria, con particolare riguardo alla mancata considerazione della personalità dell’imputato e dei precedenti di polizia.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro dei principi elaborati in materia di particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, e in particolare Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, i giudici affermano che la improcedibilità presuppone un giudizio sintetico sul fatto concreto, condotto alla luce di tutti gli indici normativi e non della sola fattispecie astratta.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra esiguità del danno o del pericolo e gli altri indici. La Corte sottolinea che l’esiguità del danno o del pericolo costituisce il requisito basilare, rispetto al quale occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l’imputato si pongono in una relazione di concorrenza, non di alternatività. Ne deriva che la declaratoria è esclusa quando manchi quel requisito, anche se gli altri risultino presenti.
Sul caso concreto, la pronuncia impugnata si basava essenzialmente sullo stato di incensuratezza, reputato evocativo della modestissima caratura delinquenziale del fatto. La Corte osserva che il ricorso del Procuratore generale è inammissibile perché presenta connotazioni fortemente rivalutative e di mera contestazione: le sue stesse allegazioni, compendiate in certificazioni negative, smentiscono la presenza di precedenti penali o segnalazioni a carico del soggetto.
Il ricorso, dunque, non aggredisce in modo efficace il punto che costituisce l’architrave della decisione impugnata, la quale resta immune da censure in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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