Tenuità del fatto valutata sul fatto storico non sulla pena edittale (Cass. pen. Sez. III n. 40792 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla esiguità del danno o del pericolo e sulle modalità della condotta va condotto sul fatto storico concreto, cioè sulla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi realizzati dall’agente, e non sulla condotta tipica astrattamente prevista dalla norma. L’eventuale errore del giudice di merito sulla pena edittale applicabile ratione temporis non inficia il diniego della causa di non punibilità, quando la decisione risulti comunque fondata sulla valorizzazione, in senso ostativo, delle modalità della condotta. In tema di attenuanti generiche, il giudizio espresso dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio e se dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a giustificarne il riconoscimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18 ottobre 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 4 aprile 2022, a seguito di giudizio dibattimentale, alla pena di mesi sei di reclusione oltre spese processuali. Il reato contestato è quello di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989: il ricorrente, quale titolare di una ditta, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, svolgeva attività organizzata di raccolta di scommesse sportive.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizi di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell’organizzazione e dell’elemento psicologico; erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione del minimo edittale; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il ricorso nella sua complessità. Il primo motivo è inammissibile, perché sollecita una rivisitazione del quadro istruttorio a fronte di una motivazione logica e coerente dei giudici di merito. Gli elementi oggettivo e soggettivo del reato risultano provati dal rinvenimento di scontrini e di un palinsesto nel cestino dietro al bancone, nonché di un monitor collegato al sito di un bookmaker: dati univoci, che attestano la protrazione nel tempo dell’attività di raccolta. Irrilevanti, secondo la Corte, le doglianze difensive sulla mancata esecuzione di accertamenti informatici, sull’assenza di conti di gioco intestati e sulla compresenza di una attività di Internet point.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che i giudici di merito hanno erroneamente indicato il minimo edittale in tre anni di reclusione anziché in sei mesi. L’errore, tuttavia, non inficia l’esito: la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Richiamando Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Sez. 7 n. 10481 del 19/01/2022 e Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, la Corte ribadisce che viene in rilievo il fatto storico, non la condotta tipica in astratto.

In coerenza con tali principi, la Corte di appello ha escluso nel merito l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando in senso ostativo le modalità della condotta, esercitata con continuità nel tempo e in assenza di concessione e autorizzazione, indici di non scarsa gravità del reato.

Il terzo motivo è inammissibile. Il giudizio sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto, insindacabile in legittimità se non contraddittorio e se tiene conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti (richiamate Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017). Il mancato riconoscimento può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non bastando il solo incensuratezza (Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017). Nel caso concreto, la pena si attesta comunque sul minimo edittale applicabile ratione temporis.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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