Patrocinio a spese dello Stato, il difensore può opporsi in proprio (Cass. pen. Sez. IV n. 575 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che abbia rigettato o dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta nell’ambito di un procedimento penale, il difensore di fiducia è titolare di un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell’assistito. Il rinvio dell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 al processo speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, oggi disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e dagli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., non esclude l’applicazione delle regole processuali penali a tutela della posizione del difensore. Il sub-procedimento conserva natura di procedura accessoria al rapporto processuale penale principale e va coordinato, per le fasi non disciplinate, con gli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 09.07.2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore di fiducia di un detenuto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice ha fondato la decisione sul difetto di legittimazione del difensore a proporre in proprio l’opposizione, sul presupposto che il diritto in questione sia personale e non confondibile con i diritti patrimoniali dell’avvocato.
Il difensore ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente ha osservato che aveva sottoscritto l’atto in forza del mandato ricevuto dall’interessato e che la disciplina, pur ammettendo la difesa personale, non esclude che il titolare del diritto si avvalga di un patrocinante. La Procura generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, dando continuità a Sez. 4 n. 13230 del 27.01.2022. Il punto di partenza è la qualificazione del rito: l’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 richiama, al terzo comma, il processo speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, oggi tipizzato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che rinvia al procedimento sommario di cognizione degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato la lettura consolidata delle Sezioni Unite n. 30181 del 24.05.2004 (Graziano), secondo cui gli elementi di specialità del procedimento per l’ammissione al patrocinio consentono di qualificarlo come procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è procedura accessoria intesa a garantire la difesa nel giudizio di cognizione. Da ciò deriva la necessità di coordinare il sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali del procedimento principale e, in particolare, con gli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che attribuiscono al difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella dell’imputato.
Il collegio ha verificato la tenuta del principio dopo il mutamento del quadro normativo. Il rinvio all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non è incompatibile con l’applicazione delle regole del codice di rito penale alla fase impugnatoria, quando essa inerisce a un’istanza inserita nel procedimento penale. Nello stesso senso depongono Sez. 4 n. 48793 del 09.10.2019 (Morello) e Sez. 4 n. 15197 del 01.02.2017 (Diop), per le quali ai fini del reclamo è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore, non occorrendo la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
La Sezione ha inoltre richiamato Sez. 4 n. 1223 del 16.10.2018, dep. 2019 (Mucci), che ha affermato la divaricazione tra il rito dell’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di patrocinio nel processo penale e quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario, proprio in ragione dell’accessorietà della prima controversia al processo penale.
Ne è derivato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso, per avere il giudice applicato al procedimento di opposizione le norme degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. in luogo delle regole processuali penali.
Nota della Redazione
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