Pene accessorie illegali nel patteggiamento sotto due anni estese al coimputato (Cass. pen. Sez. V n. 35593 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. preclude l’applicazione delle pene accessorie quando la pena detentiva irrogata non superi i due anni. Allorché il giudice abbia applicato pene accessorie obbligatorie per legge, come quelle fallimentari di cui all’art. 322 d.lgs. n. 14/2019, la pena accessoria è illegale e va eliminata direttamente in sede di legittimità ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. L’accoglimento del motivo, non fondato su ragioni esclusivamente personali, giova anche al coimputato non ricorrente cui sia stata applicata una pena concordata non superiore a due anni, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma primo, cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario al fine di assicurare la par condicio degli imputati in situazioni identiche.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, con sentenza del 12 maggio 2026, applicava su concorde richiesta delle parti a due coimputati, in concorso tra loro, la pena concordata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. A entrambi veniva irrogata una pena detentiva inferiore ai due anni, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., oltre alla riduzione per il rito.

Il giudice applicava inoltre le pene accessorie fallimentari di cui all’art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per la durata della pena principale, concedendo la sospensione condizionale. Una sola imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per l’illegittima applicazione delle pene accessorie in una sentenza di patteggiamento con pena inferiore a due anni.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. La pena accessoria applicata dal giudice di merito — inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa — si pone in diretto contrasto con il divieto generale dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., determinando l’illegalità della pena accessoria irrogata.

La norma processuale preclude l’applicazione di pene accessorie quando la pena detentiva non superi i due anni, evenienza che ricorre nel caso di specie essendosi la pena concordata attestata a mesi dieci e giorni venti di reclusione. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, comprese quelle fallimentari, non rientrando il reato contestato tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 3/2019.

L’art. 445 cod. proc. pen. assume valore di norma processuale speciale a carattere generale e prevalente rispetto alle singole disposizioni incriminatrici che contemplano l’applicazione obbligatoria di pene accessorie a seguito di condanna, come affermato da Sez. V n. 10988 del 2019, conforme a n. 17954 del 2014 e n. 15386 del 2016. Le pene accessorie irrogate sono pertanto illegali, in quanto applicate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, e devono essere eliminate direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., secondo Sez. Un. n. 3464 del 2017. Ciò anche perché le pene accessorie non facevano parte dell’accordo tra le parti, essendo state applicate d’ufficio, cosicché la loro eliminazione non incide sulla volontà espressa nell’accordo.

La Corte rileva poi che anche al coimputato non ricorrente erano state applicate le stesse pene accessorie fallimentari, in presenza di una pena principale non superiore a due anni. Trova quindi applicazione l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.: l’impugnazione proposta dall’imputata, non fondata su un motivo esclusivamente personale, giova anche al coimputato non ricorrente, vertendosi in tema di pene illegali. Le Sezioni Unite n. 9 del 1995 hanno affermato che l’effetto estensivo opera di diritto come rimedio straordinario idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante. Il principio è stato applicato anche in caso di pena concordata, secondo Sez. I n. 1475 del 1999 e Sez. VI n. 11394 del 2003. L’effetto estensivo presuppone l’unitarietà del procedimento e opera solo se il coimputato non ha proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando sia stata esaminata nel merito con decisione diversa e incompatibile, come chiarito da Sez. V n. 633 del 2018.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicate all’imputata, che sono eliminate, con effetto estensivo nei confronti delle pene accessorie fallimentari applicate al coimputato, parimenti eliminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *