Pensione privilegiata per aggravamento di menomazione da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 197 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una menomazione e del suo aggravamento va operato sulla base della relazione tecnica che oggettivi la connessione eziologica tra l’infermità e il servizio prestato. All’accertamento consegue l’attribuzione della pensione privilegiata secondo la categoria tabellare corrispondente, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento è divenuto oggettivamente rilevabile. Sul piano dei ratei arretrati, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione è fondata limitatamente ai ratei maturati nel quinquennio anteriore al deposito del ricorso, in difetto di atti interruttivi. Sulle somme dovute competono rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con eventuale integrazione ove l’indice di svalutazione ecceda la misura degli interessi stessi.
Il Fatto
Il ricorrente, in costanza del servizio di leva, aveva riportato una frattura della caviglia sinistra, con successiva grave menomazione funzionale. Presentata domanda di pensione, l’infermità originaria era stata ascritta alla Tabella B, con corresponsione di una tantum pari a cinque annualità di VIII categoria della Tabella A.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle proprie patologie cardiovascolari e l’attribuzione della pensione privilegiata di VIII categoria. Il Ministero della Difesa, costituitosi, ha eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio antecedente la domanda giudiziale e, nel merito, ha chiesto il rigetto, richiamando una precedente domanda di aggravamento con esito negativo e una successiva definita positivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto la domanda sulla base della relazione tecnica versata in atti. Da essa risulta che il ricorrente è affetto da esiti di frattura con limitazione funzionale e zoppia, patologia aggravatasi nel giugno 2007, epoca alla quale è possibile oggettivare segni e sintomi artrosici come esiti aggravati del complesso evento fratturativo patito.
Tale aggravata patologia, secondo la CML, va riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, alla VIII categoria della Tab. A annessa al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal giugno 2007. Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VIII categoria da tale data, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi, secondo i richiamati arresti delle SS.RR. n. 10 del 2002 e delle sezioni III n. 252/2003, n. 502/2003 e I n. 37/2004.
La Corte ha invece accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, relativamente ai ratei maturati nel quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso, non risultando in tale periodo atti interruttivi. Considerata la complessità della questione, il giudice ha compensato le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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