Carenza del requisito soggettivo e inammissibilità della richiesta di parere ex art. 2 L. 1/2026: l’ARPA non è ente legittimato (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 104 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, nel perimetro delineato dall’art. 2 della legge n. 1/2026 e dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è esercitata nei confronti di un novero chiuso di soggetti: regioni, province, comuni e città metropolitane. La legittimazione a richiedere il parere è intestata esclusivamente a tali enti e al loro vertice istituzionale (Presidente della Giunta regionale, Sindaco o Presidente della Provincia), quale organo rappresentativo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente verso l’esterno. Ne consegue che un’agenzia regionale, ancorché dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile e inserita nel sistema regionale integrato (SIREG), non può presentare richiesta di parere, nemmeno se qualificabile come organismo di diritto pubblico: l’estensione soggettiva è negata dal comma 2 dell’art. 2 citato, che fa riferimento unicamente agli enti territoriali. La richiesta proveniente da un soggetto non legittimato è inammissibile per carenza del requisito soggettivo.
Il Fatto
Il Direttore Generale dell’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, articolata in due quesiti. Il primo concerneva la possibilità di equiparare la cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale, dovuta a processi di riorganizzazione, alla scadenza naturale ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 32, del D.L. n. 78/2010. Il secondo chiedeva se le clausole dei CCNL Sanità 2024 e Area Funzioni Locali 2020 potessero prevalere sulla disciplina primaria. La richiesta richiamava, a sostegno, l’orientamento della Cassazione sulla dirigenza medica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, segnalando che la legge n. 1/2026 ha ampliato il perimetro della funzione consultiva, ma ha contestualmente ribadito la natura soggettivamente limitata dei destinatari del parere. Sul punto, la deliberazione ha richiamato integralmente la precedente deliberazione n. 75/2026/PAR, con riferimento alla ratio della novella e all’eventuale effetto esimente del parere reso.
Nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto assorbente la verifica del requisito soggettivo. Tanto l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 quanto il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 1/2026 menzionano testualmente “i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni” quali destinatari istituzionali dei pareri. La legittimazione è, pertanto, intestata agli enti ivi menzionati e al vertice istituzionale degli stessi, quale organo rappresentativo legittimato a manifestare la volontà dell’ente.
La richiesta, nel caso concreto, proveniva dall’ARPA e non dalla Regione Lombardia, unico soggetto legittimato. L’Agenzia, sebbene dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile ai sensi della L.R. 16/1999 e sebbene svolga attività di supporto alle scelte politiche ambientali degli enti del territorio, non rientra nel novero dei soggetti legittimati. La Sezione ha escluso anche la riconducibilità dell’ARPA agli organismi di diritto pubblico richiamati dal comma 1 dell’art. 2 della legge n. 1/2026: l’estensione soggettiva è, infatti, negata dal successivo comma 2, che limita il riferimento a regioni, province, comuni e città metropolitane. La sottoscrizione della richiesta da parte del Direttore Generale, cui l’art. 15 della L.R. 16/1999 attribuisce la rappresentanza generale dell’Agenzia, non è idonea a superare il difetto di legittimazione dell’ente.
La Sezione ha, infine, precisato che la richiesta, sotto il profilo oggettivo, è ammissibile in quanto riguardante una questione di contabilità pubblica, ma potrà essere scrutinata solo se formulata dalla Regione. Ha, pertanto, dichiarato l’intera richiesta inammissibile per carenza del requisito soggettivo.
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Nota della Redazione
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