Plusvalenza da cessione d’azienda pari alla differenza tra corrispettivo e valore contabile (Cass. civ. Sez. V n. 757 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di plusvalenza conseguente a cessione d’azienda o di ramo d’azienda, l’art. 86, comma 2, TUIR individua la base imponibile nella differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo fiscalmente riconosciuto, comprensivo del valore d’avviamento. Il giudice deve verificare se il prezzo pattuito sopravanzi il valore dell’azienda risultante dalla contabilità fiscalmente rilevante, attivo e passivo considerati. L’accollo dei debiti da parte dell’acquirente non incrementa la plusvalenza, perché l’esposizione debitoria è già conteggiata nel passivo. La plusvalenza, per sua stessa nozione, corrisponde alla differenza positiva realizzata una volta ceduta l’universitas facti aziendale, quale esito dell’investimento imprenditoriale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggior IRPEF, oltre addizionali e sanzioni, relativo all’anno 2003. L’accertamento derivava da una pretesa plusvalenza di € 145.552 collegata a un atto di cessione d’azienda.
Il contribuente impugnava l’atto e otteneva accoglimento davanti alla CTP. La decisione di primo grado era confermata dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in sede di appello dell’Agenzia. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo. Il contribuente, regolarmente notiziato, rimaneva intimato e non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 86, TUIR. Secondo l’Agenzia, i giudici d’appello avrebbero errato nel determinare la base imponibile, perché il valore del ramo d’azienda andava computato tenendo conto del patrimonio netto negativo di € 90.100,00, del riconoscimento di un avviamento e del corrispettivo dichiarato di € 14.900,00 (due versamenti da € 7.450,00 ciascuno), con l’aggiunta del valore effettivamente realizzato, comprensivo dell’avviamento di € 105 mila e dell’accollo del debito.
La Corte ritiene il motivo palesemente infondato. L’art. 86, comma 2, TUIR stabilisce che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato, cui concorre anche il valore d’avviamento. Occorre dunque verificare se il prezzo pattuito sopravanzi il valore dell’azienda come risultante dalla contabilità fiscalmente rilevante, avviamento compreso.
Nel caso concreto l’attivo era pari a € 403.080, incluso l’avviamento, mentre il passivo ammontava a € 388.180. Il valore dell’azienda risultava pertanto positivo per € 14.900, esattamente il prezzo risultante dall’atto di trasferimento del ramo d’azienda e già assoggettato a tassazione dal contribuente.
Il collegio esclude che l’accollo dei debiti da parte dell’acquirente possa spostare l’importo, poiché l’esposizione debitoria è già conteggiata nel passivo indicato. I valori delle poste attive e passive, del resto, non risultano contestati dall’Agenzia. La plusvalenza, per il suo stesso concetto, non può che essere pari alla differenza positiva realizzata una volta ceduta l’azienda come universitas facti, quale esito dell’investimento imprenditoriale.
Il ricorso è quindi respinto. Nulla per le spese, non essendosi costituito il contribuente. Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, non potendo tale norma applicarsi alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito, secondo il richiamato precedente Cass. n. 1778 del 29.01.2016.
Nota della Redazione
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