Polizza infortuni: chiodo endomidollare non equivale a ingessatura (Cass. civ. Sez. III n. 11568 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il giudice non può arrestarsi a una considerazione atomistica delle singole clausole, ma deve leggerle le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto. La nozione di ingessatura contenuta nelle condizioni generali di una polizza infortuni, individuata come mezzo fisso e rigido di contenzione o altro apparecchio comunque immobilizzante, non ricomprende il chiodo endomidollare, che non immobilizza l’arto ma persegue finalità opposta. L’offerta di indennizzo formulata ante causam dalla compagnia non costituisce confessione né riconoscimento del debito, sicché il danneggiato che agisca per la maggior somma è tenuto ai relativi oneri di allegazione e prova. In sede di legittimità è infine inammissibile la censura su questione non indicata come già dedotta nel giudizio di merito, con specificazione dell’atto in cui la deduzione sarebbe avvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, in forza di una polizza infortuni, il riconoscimento di un indennizzo assicurativo, ma in misura inferiore a quanto richiesto sin dal primo grado. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2799/2019, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, riducendo le pretese dell’assicurato.
Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, incentrati sull’interpretazione della clausola relativa all’indennità giornaliera per ingessatura, sul rimborso delle spese mediche e sulla liquidazione delle spese di consulenza tecnica di parte. La compagnia assicurativa resiste con controricorso. La trattazione è fissata in adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 cod. civ., è infondato. La Corte ribadisce che nell’interpretare le condizioni di polizza il giudice non può limitarsi al dato letterale, ma deve ricercare la reale volontà dei contraenti, coordinando le clausole in armonica unità. Richiamando le Sezioni civili n. 9655, 9656 e 9658 del 2023, si afferma che le diverse espressioni del testo vanno riferite all’intero contesto negoziale.
Il collegio richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui, quando la lettera della convenzione riveli con chiarezza la volontà dei contraenti, ogni diversa interpretazione è preclusa; solo in caso di esito incerto possono utilizzarsi i criteri sussidiari. Ne segue che, se la lettura del giudice di merito è una delle interpretazioni plausibili, la parte non può dolersene in sede di legittimità.
Nel caso concreto la corte territoriale ha letto l’art. 6 delle condizioni di polizza in combinato disposto con le definizioni, escludendo che il chiodo endomidollare integri l’ingessatura, poiché il mezzo inserito non ha comportato alcuna immobilizzazione dell’arto e ha anzi scopo contrario. Si tratta di valutazione di fatto fondata sull’espletata consulenza medico-legale, insindacabile in cassazione.
Il secondo motivo è infondato: l’offerta ante causam non è confessione né riconoscimento del debito, sicché il danneggiato che agisca per la maggior somma deve assolvere agli oneri di allegazione e prova (n. 24205 del 2015; n. 27732 del 2019). Il terzo motivo è parimenti infondato: il vizio di omesso esame richiede un fatto storico-naturalistico, non una rivalutazione delle prove già compiute dal giudice del merito.
Il quarto motivo è inammissibile: la censura investe questione che non risulta dedotta nel giudizio di merito, e il ricorrente non ha indicato dove e quando l’avrebbe prospettata, né ha trascritto le condizioni generali su cui fonda la doglianza. Il quinto motivo è infondato, poiché la consulenza tecnica di parte non rientra tra le prestazioni mediche specialistiche. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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