Interruzione prescrizione e riconoscimento debito sono giudizi di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 7255 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, quando non si tratti degli atti espressamente e specificamente previsti dalla legge come idonei a tale effetto, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da errori giuridici. Parimenti, l’accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se immune da vizi logici ed errori di diritto. La censura che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge, si risolva nella mera contrapposizione di una differente interpretazione dell’atto deve essere qualificata in rapporto alla previsione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Ne consegue che l’interpretazione data dal giudice di merito all’atto non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Il Fatto
Un’agenzia regionale per lo sviluppo agricolo conveniva il comune innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di occupazione legittima e la condanna dell’ente al relativo pagamento con gli interessi. Deduceva che ampie porzioni di un terreno di sua proprietà erano state occupate dal comune, che non aveva corrisposto le indennità né emanato i decreti di espropriazione, e che sulle stesse porzioni era stato edificato un comando di stazione dei carabinieri.
Il comune eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito. La corte territoriale rigettava la domanda, rilevando che l’ultima annualità era scaduta nell’ottobre 1992 e che non era stata acquisita prova di idonei atti interruttivi sopraggiunti entro l’ottobre 2002. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la valutazione sull’attitudine interruttiva di un atto, ove non si tratti degli atti espressamente previsti dalla legge, appartiene all’apprezzamento di fatto del giudice di merito. Analogamente, l’accertamento del contenuto ricognitivo di un atto è rimesso alla sua valutazione discrezionale.
Ne deriva la qualificazione del motivo. La censura della ricorrente investe in realtà il giudizio di fatto con cui la corte distrettuale ha disconosciuto l’attitudine interruttiva di due note e la valenza ricognitiva di un verbale di incontro. Il motivo si qualifica dunque essenzialmente in rapporto alla previsione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti.
Nel solco delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte esclude che nel provvedimento impugnato possa scorgersi alcuna figura di anomalia motivazionale. La corte d’appello ha esplicitato in modo compiuto e intelligibile il proprio iter argomentativo, puntualizzando che con le note la ricorrente si era limitata a chiedere informazioni sullo stato delle procedure e che il riferimento all’incontro era alle pratiche in generale, senza alcuna denuncia del mancato pagamento delle annualità.
La Corte ribadisce inoltre il confine del sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti. L’indagine sulla volontà è di fatto e può essere censurata per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. o per omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5. Né l’una né l’altra censura possono però risolversi nella critica del risultato interpretativo raggiunto, sostanziandosi nella contrapposizione di una diversa lettura.
Poiché le censure della ricorrente si risolvono proprio nella prefigurazione della maggior plausibilità della propria antitetica interpretazione, il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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