Responsabilità da cose in custodia e concorso colposo del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 12676 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condotta del danneggiato che interagisce con la cosa in custodia è valutata dal giudice anche d’ufficio, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., quando siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente sul piano causale. Il fatto colposo del danneggiato che abbia contribuito al verificarsi dell’evento si distingue dal comportamento successivo che aggrava il danno, disciplinato dal secondo comma del medesimo articolo, il quale forma oggetto di eccezione in senso stretto. Nell’ambito della responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato rileva come fatto umano caratterizzato da colpa, con efficacia causale esclusiva o concorrente, e non è assimilabile strutturalmente al caso fortuito, che appartiene ai fatti giuridici naturali. La determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa rientra nel potere di indagine del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla coerenza logica della motivazione.
Il Fatto
Un’azienda vivaistica aveva chiesto la condanna della Provincia al risarcimento dei danni patiti per la perdita di piante danneggiate da fenomeni di allagamento provenienti da una strada pubblica, oltre all’adozione degli interventi necessari a eliminare il lento reflusso delle acque meteoriche. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la responsabilità dell’ente nella misura del settanta per cento e attribuendo il restante trenta per cento a un comportamento della danneggiata, che avrebbe potuto contenere i danni usando maggiore cautela nel posizionare le piante.
La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’azienda e confermato la decisione di prime cure. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria, resistito con controriscorso dall’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 51, quarto comma, cod. proc. civ., perché il relatore della sentenza d’appello era stato lo stesso giudice che aveva conosciuto della vicenda in primo grado prima di essere sostituito. La Corte ha dichiarato il motivo infondato: l’obbligo di astensione dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ. è circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito in un precedente grado, e non si estende a chi si sia limitato a istruire la causa senza deciderla. Il motivo di astensione non fatto valere con la ricusazione non può essere invocato in sede di gravame, neppure deducendo la tardiva conoscenza della composizione del collegio.
Gli altri motivi, esaminati congiuntamente, attengono al concorso del danneggiato. La Corte rileva che la ricorrente sovrappone la regola dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con quella del secondo comma: la prima riguarda il contributo eziologico del danneggiato alla produzione dell’evento, la seconda il comportamento successivo che aggrava il danno o non ne riduce l’entità. Solo la prima implica l’indagine d’ufficio sul concorso di colpa; la seconda costituisce eccezione in senso stretto.
Con riferimento alla responsabilità dell’art. 2051 cod. civ., la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20943 del 30.06.2022, della quale il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione. Il caso fortuito è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale e va valutata tenendo conto del dovere di ragionevole cautela riconducibile all’art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con le cautele normalmente attese, tanto più incidente è l’efficienza causale del comportamento imprudente, fino a poter interrompere il nesso eziologico.
Sul piano strutturale, il fatto naturale e la condotta umana si pongono in relazione causale con l’evento non nel senso di un’interruzione del nesso tra cosa e danno, ma alla luce del principio dell’art. 41, secondo comma, cod. pen., che degrada la relazione con la cosa a mera occasione del danno. La Corte esclude che la ratio decidendi risieda nell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: il rigetto si fonda sul concorso di responsabilità della ricorrente che, pur potendo collocare altrove le piante, le aveva tenute a ridosso della strada, esponendo le radici al rischio di allagamento.
Quanto alla misura del concorso colposo, la Corte ribadisce che l’accertamento percentuale del concorso della vittima è frutto di un procedimento logico e non matematico, insuscettibile di giustificazione analitica. Il sindacato in cassazione può svolgersi solo sul piano logico, e chi se ne dolga deve far emergere la contraddittorietà tra l’espressione percentuale e le osservazioni che la sorreggono. Nella specie le critiche non evidenziano alcuna incoerenza intrinseca nella motivazione, che supera il minimo costituzionale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attribuzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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