Prescrizione dell’azione erariale e dies a quo nella conoscibilità obiettiva del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 49 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, dal momento in cui il danno si esteriorizza divenendo obiettivamente percepibile e riconoscibile come ingiusto secondo un criterio di ordinaria diligenza. Il dies a quo non coincide con la condotta del pubblico dipendente, né può essere automaticamente ancorato alla sentenza dichiarativa di fallimento della società partecipata, che non determina di per sé l’emersione del danno ma ne costituisce, al più, una presunzione. La costituzione in mora interruttiva, ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ., deve contenere l’esatta individuazione delle condotte causative e una chiara richiesta di adempimento, non essendo sufficiente una generica riserva di verifica di eventuali responsabilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società in house a prevalente partecipazione di un Comune, operante nei settori della mobilità, della gestione dei tributi e della dematerializzazione documentale. A causa dei ritardi nei pagamenti dell’unico committente, la società versava in una difficile situazione finanziaria e, nel settembre 2015, veniva posta in liquidazione.

La Procura regionale conveniva in giudizio amministratori, sindaci e organi politici dell’ente socio, contestando a titolo di colpa grave di aver cagionato un danno erariale indiretto, pari alla perdita del capitale sociale, quantificato in oltre un milione di euro. Il danno, secondo la Procura, si sarebbe attualizzato con la sentenza dichiarativa di fallimento del 2019 e sarebbe divenuto definitivo con il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del 2020. I convenuti eccepivano, tra l’altro, la prescrizione dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale le eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità dell’atto di citazione, entrambe respinte. Quanto alla prima, la Corte ribadisce che la natura in house della società, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 175/2016, radica la giurisdizione contabile, richiamando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite n. 22409 del 2018 e n. 32608 del 2019.

Sul secondo profilo, la Corte esclude la nullità ex art. 87 c.g.c., osservando che tra invito a dedurre e citazione è sufficiente un rapporto di continenza, dovendosi sanzionare solo la pretesa obiettivamente diversa o fondata su circostanze non prospettate. Nella specie, la condotta dei sindaci era già delineata, nei tratti essenziali, nell’invito a dedurre.

Il cuore della decisione è però l’eccezione di prescrizione, che il Collegio accoglie. Muovendo dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, la Corte ricorda che il fatto dannoso non coincide con la condotta, ma con il momento in cui il danno si esteriorizza, divenendo conoscibile secondo ordinaria diligenza.

Dalla documentazione emergono molteplici circostanze: la società era in house a prevalente partecipazione del Comune; il patrimonio netto risultava negativo già dal bilancio 2014, reso disponibile al socio nel luglio 2015; i dirigenti comunali, nel settembre 2016, comunicavano che il credito effettivamente riconducibile era di molto inferiore a quello vantato; il piano di riequilibrio 2017-2021, approvato il 28.12.2016, quantificava il debito in circa un milione di euro. Da tali elementi il Collegio desume che, al più tardi alla data del 28.12.2016, l’ente socio aveva l’obiettiva conoscenza del danno.

Non convince, invece, la tesi attorea secondo cui il dies a quo andrebbe collocato alla sentenza dichiarativa di fallimento o al decreto di rigetto dell’opposizione. Richiamando sez. Piemonte n. 65/2019 e sez. Marche n. 241/2019, la Corte afferma che il fallimento non determina né l’emersione né la conoscibilità del danno, valendo al più come presunzione.

Quanto agli atti interruttivi, la Corte esclude che la lettera del liquidatore del marzo 2019 valga a interrompere la prescrizione: essa era generica, priva di una richiesta scritta di adempimento. Neppure la comunicazione del 06.12.2018 al liquidatore integra una valida costituzione in mora. La prescrizione è pertanto dichiarata intervenuta. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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