Prescrizione contributi e rapporto riqualificato: no impedimento giuridico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31237 del 30.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’Inps alla contribuzione previdenziale maturata su un rapporto di lavoro qualificato come subordinato solo in esito a un successivo accertamento giudiziale non è soggetto a sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., perché la sola ignoranza del carattere subordinato del rapporto integra un impedimento di fatto e non un impedimento giuridico all’esercizio del diritto. La prescrizione decorre, pertanto, dall’inizio del rapporto, riqualificato da autonomo a subordinato, e non dal provvedimento di reintegra, restando estranea all’art. 18 della legge n. 300/1970 la vicenda che non sia di illegittimo licenziamento. Nella determinazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro opera il principio dell’incumulabilità dei contributi per uno stesso periodo, con conseguente detraibilità dei contributi versati da terzi o dal lavoratore per altra attività.
Il Fatto
Un lavoratore aveva agito nei confronti della struttura datrice per ottenere il versamento all’Inps della contribuzione previdenziale sulle retribuzioni maturate in un arco pluriennale. La domanda si fondava su un precedente accertamento giudiziale che aveva riqualificato come rapporto di lavoro subordinato il rapporto originariamente instaurato come autonomo, dichiarando la continuità del rapporto e riconoscendo un’indennità risarcitoria per il periodo precedente al reinserimento.
Il tribunale aveva accolto la domanda e respinto solo in parte l’eccezione di prescrizione, ritenendo non idonea a conservare il termine la denuncia di omissione contributiva intervenuta nel 2014. La Corte d’appello aveva confermato la prescrizione per il periodo anteriore a luglio 2009, escludendo che ricorresse una fattispecie di reintegra ex art. 18 Stat. Lav., e aveva affermato la detraibilità dei contributi versati dal lavoratore per altra attività. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la struttura e l’Istituto previdenziale hanno resistito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 37 del r.d.l. n. 1827/1935 e degli artt. 2114 e 2115 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c., censurando la conferma della prescrizione dei contributi maturati prima di luglio 2009. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza, è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio, e non comprende gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi.
La Corte ha quindi distinto la vicenda in esame da quella del licenziamento illegittimo: in quest’ultima, fino al provvedimento definitivo di reintegra, l’Istituto non avrebbe potuto richiedere i contributi, sicché la prescrizione non sarebbe iniziata prima dell’eliminazione dell’impedimento giuridico. Nel caso concreto si era invece in presenza di un’azione di accertamento dell’esistenza del rapporto subordinato, con un mero impedimento di fatto alla richiesta dei contributi per il periodo anteriore.
Ne consegue che la decorrenza della prescrizione va fissata all’inizio del rapporto, poi riqualificato come subordinato, senza possibilità di applicare l’art. 18 Stat. Lav.. Il primo motivo è stato pertanto dichiarato infondato.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati invece dichiarati inammissibili, perché non contrastano efficacemente le ragioni della Corte territoriale sull’incumulabilità delle contribuzioni per uno stesso periodo. Se si computassero, ai fini pensionistici, sia i contributi dovuti dal datore di lavoro, sia quelli versati dal lavoratore come dipendente pubblico e come libero professionista, si produrrebbe una duplicazione di contribuzione per le stesse annualità, con esito distorsivo, perché il lavoratore otterrebbe sul piano contributivo più di quanto avrebbe ottenuto se il rapporto fosse stato correttamente qualificato fin dall’origine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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