Richiamo al contratto impiegati per il dirigente solo in funzione integrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33833 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 27 c.c.n.l. Dirigente di Aziende Industriali, nel richiamare le norme contrattuali collettive degli impiegati per tutto ciò che non è diversamente regolato dal contratto dirigenziale, attribuisce a tale rinvio una funzione integrativa, subordinata a due condizioni concorrenti: l’esistenza di una lacuna di regolazione e la compatibilità della disciplina richiamata con la figura del dirigente. Ove le parti collettive abbiano dettato una disciplina completa ed esaustiva di un aspetto del rapporto dirigenziale, non vi è spazio per il contratto collettivo impiegatizio. Ne consegue che, in tema di trattamento economico del dirigente, la mancata previsione di singoli emolumenti impiegatizi non integra una lacuna suscettibile di colmarsi con il rinvio, esprimendo piuttosto la volontà delle parti stipulanti di non inserire ulteriori voci retributive, con esclusione di un cumulo irragionevole. Il ricorso all’art. 1367 cod. civ. resta escluso ove non residuino dubbi sul significato negoziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una cassa edile, aveva rivendicato in giudizio nei confronti della stessa il pagamento di emolumenti e differenze retributive previsti dal c.c.n.l. Impiegati, richiamato dall’art. 27 c.c.n.l. Dirigente di Aziende Industriali, pacificamente applicabile al rapporto a partire dalla nomina a direttore. Si trattava, in particolare, del premio di fedeltà, della quattordicesima mensilità e dell’indennità di maneggio denaro.

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il solo premio di fedeltà. La Corte d’Appello di Roma, respinto l’appello incidentale del lavoratore e accolto quello principale della cassa, ha rigettato integralmente la domanda, sul rilievo che il trattamento economico del dirigente risponde ai criteri dell’art. 36 Cost. ed è oggetto di specifica e separata disciplina contrattuale, con preclusione a un’integrazione tra regimi economici diversi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’istituto previdenziale ha depositato procura.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.c.n.l. Dirigente e violazione dell’art. 1367 cod. civ. — sono stati trattati congiuntamente per connessione. La Corte muove dalla lettera della norma collettiva, che rende applicabili al dirigente le norme contrattuali impiegatizie a due condizioni, entrambe necessarie: l’assenza di una diversa regolazione nel contratto dirigenziale e la compatibilità con il rapporto di lavoro dirigenziale.

Quanto al primo profilo, il Collegio interpreta l’espressione “per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto” come riferita a una lacuna di regolazione, cioè al caso in cui le norme collettive non abbiano approntato una disciplina completa ed esaustiva. Ciò che giustifica il richiamo è la funzione integrativa rispetto a un aspetto non compiutamente disciplinato. Se invece le parti collettive hanno già regolato in modo completo un particolare aspetto, non vi è spazio per il contratto collettivo impiegatizio.

Da ciò deriva che, in materia di trattamento economico del dirigente, la mancata previsione di singoli emolumenti non può far inferire una carenza di disciplina destinata a essere integrata. Viene in rilievo piuttosto la comune volontà delle parti stipulanti di non inserire ulteriori voci nel trattamento attribuito.

Nel caso concreto, le parti collettive hanno dettato una disciplina specifica del trattamento economico dirigenziale che, pur rinviando alle pattuizioni individuali, ha assicurato mediante il meccanismo dell’una tantum un trattamento minimo garantito, in conformità dell’art. 36 Cost. Si è così realizzata una definizione complessiva del trattamento, rispetto alla quale non è giustificato il cumulo con le ulteriori voci reclamate.

La Corte conferma l’approdo ermeneutico osservando che gli emolumenti rivendicati sono componenti retributive di origine tipicamente contrattuale, e non elementi imprescindibili connotati da doverosità — come la tredicesima mensilità — che, se non compiutamente regolati, implicherebbero il ricorso all’integrazione. L’accoglimento della pretesa comporterebbe non un’integrazione, ma un cumulo irragionevole di voci retributive. La ricostruzione della volontà negoziale assorbe la verifica della compatibilità strutturale ed esclude il presupposto di applicabilità del criterio dell’art. 1367 cod. civ., di carattere sussidiario, operante solo in presenza di dubbi sul significato negoziale, come affermato da Cass. n. 17063 del 2024 e Cass. n. 3345 del 2021.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con regolamento delle spese secondo soccombenza e condanna al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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