Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 30146 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. L’inadempimento dello Stato era certo ed evidente già durante la frequenza dei corsi, sicché non incide sul dies a quo né l’accertamento della Corte di giustizia né l’evoluzione della giurisprudenza sulla legittimazione processuale. Resta irrilevante la legge n. 91/2025, istitutiva di un tavolo tecnico meramente ricognitivo, priva di efficacia retroattiva e di contenuto sostanziale in materia di prescrizione. Il ricorso che reiteri motivi già ripetutamente disattesi integra lite temeraria ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Dopo la laurea in medicina, i ricorrenti si erano iscritti a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1982 e il 1993, senza percepire alcuna remunerazione. Hanno convenuto dinanzi al giudice le amministrazioni statali, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive europee in materia, avvenuta solo con la legge n. 257/1991.

Dichiarata l’incompetenza del giudice adito, la causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, che ha dichiarato prescritto il diritto. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, dichiarando inammissibile per genericità il solo appello di uno dei ricorrenti. Questi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; le amministrazioni hanno resistito chiedendo la condanna per responsabilità aggravata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’individuazione dell’exordium praescriptionis nel 27.10.1999, sostenendo che il diritto sarebbe divenuto certo solo nel 2011. La Corte lo dichiara inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento secondo cui il termine decorre dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999, principio confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022.

Il Collegio esclude il contrasto con la giurisprudenza europea invocata: nella sentenza Emmott si è affermato che lo Stato può opporre l’eccezione di prescrizione quando non sia stato il suo comportamento a causare la tardività del ricorso, e che l’accertamento della violazione è ininfluente sul dies a quo se questa è certa ed evidente. Nel caso concreto l’inadempimento era tale già durante la frequenza dei corsi.

Quanto all’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essa è irrilevante, per le ragioni già affermate in oltre duecento fattispecie identiche. Né rileva la legge n. 91/2025: non è retroattiva, non disciplina la prescrizione, demanda a una commissione una mera attività ricognitiva e vieta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il secondo motivo, relativo al solo ricorrente il cui appello era stato dichiarato inammissibile, è fondato: la censura d’appello soddisfaceva i principi delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017. Non essendo necessarie ulteriori attività istruttorie, la Corte cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta l’appello: le attività svolte nel 1993 rientravano già nella disciplina del d.lgs. n. 257/1991, e la mancata corresponsione della borsa di studio integrava inadempimento delle università, non dello Stato.

La Corte accoglie infine la domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per i ricorrenti diversi da quello vittorioso sul motivo processuale: il ricorso è stato proposto con colpa grave, a undici anni di distanza dalla consolidazione dei principi, con condanna solidale a metà delle spese di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *