Estinzione dell’esecuzione e reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.: rimedio esclusivo (Cass. civ. Sez. III n. 6527 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, cod. proc. civ., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza del debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa. Resta pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., per far valere l’improseguibilità della procedura dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare tanto il provvedimento che abbia dichiarato l’estinzione (o omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata. Il reclamo è dunque rimedio esclusivo, anche per far valere l’inefficacia dell’aggiudicazione che sia conseguenza diretta dell’estinzione.

Il Fatto

Due coniugi, debitori esecutati, e un istituto di credito creditore procedente erano coinvolti in procedure esecutive pendenti davanti al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verbania. Nel corso della vendita telematica del compendio staggito, il creditore procedente rinunciava agli atti e chiedeva l’estinzione della procedura. Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta per tardività e dichiarava l’aggiudicazione definitiva in favore dell’unica offerente, poi nominante.

Reclamata l’ordinanza dai debitori e dal creditore, il Tribunale accoglieva solo in parte il reclamo, dichiarando l’estinzione ma facendo salva l’aggiudicazione. La Corte d’appello di Torino, respinto il gravame dei debitori e dichiarato inammissibile quello del creditore, riteneva che il solo rimedio esperibile per far valere l’inefficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ., fosse l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. Contro tale decisione i debitori proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è accolto. Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la questione nei termini di un problema di individuazione del rimedio esperibile avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di estinzione.

La sentenza impugnata aveva disatteso il principio secondo cui tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo, a prescindere dall’esito, favorevole o sfavorevole, dell’istanza del debitore, o dall’omessa pronuncia. Ne resta escluso il ricorso all’opposizione all’esecuzione per l’improseguibilità della procedura, come pure all’opposizione agli atti esecutivi per contestare gli atti compiuti dopo la verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite espresso da Cass. Sez. 6-3, ord. n. 10238 del 2022, che enuncia esattamente la regola dell’esclusività del reclamo. Rispetto a tale principio, la Corte ritiene non pertinenti i due precedenti invocati dalla sentenza impugnata: il primo, Cass. Sez. 3, sent. n. 9377 del 2003, riguardava un caso in cui, dichiarata l’estinzione e revocata l’aggiudicazione, il reclamante censurava non la dichiarazione di estinzione ma solo la revoca dell’aggiudicazione; il secondo, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 27031 del 2014, concerneva un separato provvedimento di riparto delle spese adottato due anni dopo la pronuncia di estinzione.

Su tali basi la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per il merito e per le spese, ivi comprese quelle di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, concernente la regolamentazione delle spese di lite, restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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