Procacciatore d’affari: la prova testimoniale non richiede prova scritta (Cass. civ. Sez. II n. 1263 del 19.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di procacciamento d’affari il diritto alla provvigione non è subordinato alla prova documentale del contratto. Il procacciatore che agisca per il compenso può dimostrare con la prova testimoniale il fatto storico dell’attività di intermediazione svolta per ciascun affare concluso. La distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari rileva sul piano della stabilità e dell’occasionalità della prestazione, non sul piano dell’onere probatorio. È pertanto erronea la sentenza che dichiari inammissibile la prova per testi sul presupposto che le dichiarazioni testimoniali non possano sopperire alla mancanza di prova scritta.
Il Fatto
Un procacciatore d’affari ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per provvigioni maturate nel corso del rapporto di intermediazione. La società propose opposizione e il Tribunale l’accolse, rilevando che, a fronte della contestazione dettagliata delle fatture, il ricorrente non aveva documentato per iscritto gli ordini posti a fondamento della pretesa e che la prova testimoniale articolata era inidonea a dimostrarla.
La Corte d’appello confermò la decisione, ribadendo la mancanza di prova dell’attività di mediazione per ciascun affare e l’inammissibilità della prova testimoniale, «in quanto le dichiarazioni testimoniali non possono sopperire alla mancanza di prova scritta». Il procacciatore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunciato, con i primi due motivi, la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente, e la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. nonché degli artt. 2702, 2722, 2724 e 2729 cod. civ., contestando l’affermazione che il diritto alla provvigione esigesse una prova scritta del rapporto.
La Corte ha richiamato la distinzione consolidata tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari. I caratteri distintivi dell’agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività di promozione in una zona determinata per conto del preponente, con collaborazione professionale autonoma e non episodica. Il rapporto del procacciatore si concreta invece nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti e le trasmette all’imprenditore che gli ha conferito l’incarico. Il riferimento è a Cass. Sez. L n. 2828 del 2016.
Su questa base la Corte ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito, oltre a essere incoerente in diritto, prescindeva dalla qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti, che ne costituiva invece il necessario presupposto. Il ricorrente aveva dedotto sin dal primo grado un rapporto di procacciamento d’affari e, con le circostanze da sottoporre ai testi, intendeva provare non già un contratto, con i connessi limiti probatori previsti dal codice, ma il fatto dell’attività di intermediazione espletata per ciascuno dei contratti stipulati, cui le fatture acquisite erano relative.
La Corte ha inoltre precisato che i limiti della prova testimoniale sono posti nell’interesse delle parti e, perciò, non sono rilevabili d’ufficio, richiamando Sez. Un. n. 16723 del 05.08.2020. L’attività di intermediazione non era dunque riconducibile ad alcuna necessaria prova documentale: la sentenza è stata pertanto cassata sul punto. È stata invece dichiarata inammissibile, perché inconferente e priva di argomentazione, la censura sulla violazione delle norme sull’interpretazione del contratto.
Da qui l’accoglimento parziale dei primi due motivi, con assorbimento del terzo, relativo all’omesso esame della documentazione prodotta. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini l’istanza di prova testimoniale; statuendo in rinvio, la Corte deciderà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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