Procura alle liti nel ricorso per equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 552 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 non è necessaria la procura speciale, poiché la novella del 2012 ha eliso il relativo richiamo, sostituendolo con quello al solo art. 125 cod. proc. civ.. La procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo, poi digitalizzata e depositata telematicamente unitamente al ricorso, è virtualmente congiunta all’atto, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. e del d.m. n. 44 del 2011. Essa è valida e deve reputarsi riferibile al giudizio anche in difetto di un espresso riferimento al provvedimento da impugnare, ove non emerga in modo evidente la sua non riferibilità. In ossequio al principio di conservazione, nel dubbio la procura si interpreta nel senso attributivo della volontà di designare il difensore.

Il Fatto

Il difensore aveva proposto ricorso per equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, depositando il ricorso in via telematica con allegata la procura rilasciata su supporto cartaceo, scansionata in file pdf e sottoscritta digitalmente. Il giudice designato aveva accolto la domanda, ingiungendo al Ministero il pagamento di una somma a titolo di riparazione.

Il Ministero propose opposizione, deducendo il difetto di procura speciale e l’inammissibilità dei decreti opposti. La Corte d’Appello accolse l’opposizione e revocò il provvedimento, ritenendo irregolare la procura. Il ricorrente ha allora impugnato il decreto in cassazione, contestando la necessità della procura speciale e la mancata considerazione del legame tra procura e ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo. L’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001, come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ha eliminato il richiamo alla procura speciale, riproducendo nei novellati artt. 3, comma 1, e 5-ter, comma 2, il solo riferimento all’art. 125 cod. proc. civ. Il ricorso successivo alla modifica non deve, dunque, essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Tale lettura è già stata affermata dalla Corte e conferma l’ottica di semplificazione del contenzioso in materia.

Esclusa la necessità della procura speciale, resta da verificare la riferibilità della procura al ricorso. L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. ammette due modalità di conferimento: la procura su documento informatico separato con firma digitale e la procura cartacea trasmessa in copia informatica autenticata. L’art. 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011 precisa che la procura si considera apposta in calce anche quando è rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica, anche per immagine.

Secondo la giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite n. 36057 del 2022 e n. 2077 del 2024, la procura inserita nella busta telematica di deposito o allegata alla PEC di notifica è considerata apposta in calce. Nella realtà virtuale il requisito della congiunzione materiale è soddisfatto dall’inserimento del documento nel messaggio con cui si notifica o deposita l’atto. L’assenza di congiunzione fisica tra ricorso digitale e procura cartacea non incide sulla validità.

La Corte valorizza il principio di conservazione degli atti, desumibile dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ.: nel dubbio la procura è interpretata attribuendo alla parte la volontà di conferire effetti all’atto. Ne deriva la validità della procura in difetto di espressioni che univocamente escludano l’intenzione di proporre il ricorso.

La decisione di merito è quindi erronea su un duplice piano: ha ritenuto necessaria la procura speciale nonostante il chiaro dettato normativo e ha escluso la riferibilità della procura al ricorso, senza considerarne il collegamento virtuale. Il primo motivo è accolto; il secondo e il terzo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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