Omessa pronuncia sulla revoca del gratuito patrocinio: cassata l’ordinanza che non distingue tra spese dell’ATP e revoca del beneficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 568 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 per la ritenuta sussistenza di colpa grave del beneficiario deve essere valutata ex ante, sulla base degli elementi in possesso della parte e delle sue cognizioni tecniche al momento della domanda, e non già ex post, alla luce dell’esito finale del procedimento. L’ordinanza che, all’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, disponga “non doversi provvedere allo stato” sulle richieste della parte senza pronunciarsi sulla domanda di revoca della revoca dell’ammissione al beneficio è affetta da omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. La questione della liquidabilità delle spese del procedimento di ATP non è intimamente connessa con la domanda di revoca della revoca del beneficio, sicché il giudice non può esaminarla d’ufficio prima di valutare quest’ultima. L’esame d’ufficio di una questione di puro diritto senza segnalazione alle parti non determina la nullità della sentenza, ma integra al più un error in iudicando, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione solo se l’errore sia in concreto consumato.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, instaurava un procedimento di accertamento tecnico preventivo. All’esito del procedimento, il Tribunale di Taranto revocava l’ammissione al beneficio, adducendo l’esistenza di profili di colpa grave nell’introduzione del procedimento stesso. Il ricorrente proponeva opposizione, chiedendo sia la revoca del provvedimento di revoca, sia la liquidazione dei compensi in favore del proprio difensore.
Il Presidente del Tribunale, in persona di magistrato delegato, nella contumacia del Ministero della Giustizia, disponeva non doversi provvedere “allo stato” sulle richieste, dichiarando irripetibili le spese di lite e affermando che la legge non autorizza la richiesta di liquidazione dei compensi per la prova “anticipata” nella forma dell’accertamento tecnico preventivo. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, in quanto strettamente connessi, ritenendoli fondati. Quanto al primo motivo, relativo alla omessa pronuncia sulla censura concernente l’erronea revoca del beneficio, la Corte ha escluso che nella formula “non doversi provvedere allo stato” potesse essere racchiuso un implicito rigetto per assorbimento della doglianza. Una pronuncia siffatta, definita “criptica”, non contiene alcuna statuizione sulla domanda di revoca della revoca, sicché il tribunale ha illegittimamente omesso di pronunciarsi su di essa.
La Corte ha poi rilevato un’evidente confusione di piani nel ragionamento del giudice di merito: un conto è l’infondata pretesa della parte che ha instaurato un ATP di vedersi rimborsata dalla controparte le spese sostenute; altro conto è l’interesse ad ottenere la revoca del provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio. Solo nel primo caso varrebbe il principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13154 del 2025), secondo cui le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste a carico della parte richiedente e prese in considerazione nel successivo giudizio di merito. In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, la Corte ha ricordato che è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d’ufficio, data la natura strumentale dell’accertamento preventivo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 34540 del 2024).
La questione della liquidabilità delle spese di lite non era intimamente connessa con la richiesta di revoca della revoca del beneficio, sicché il tribunale non avrebbe potuto analizzarla d’ufficio prima di valutare quest’ultima. Quanto al secondo profilo di censura, la Corte lo ha invece ritenuto infondato: l’esame d’ufficio di una questione di puro diritto, senza segnalazione alle parti (cd. terza via), non determina la nullità della sentenza, non derivando da tale omissione la consumazione di un vizio processuale diverso dall’error in iudicando (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 2018). Per le questioni di fatto o miste rilevate d’ufficio, la nullità sussiste solo se la parte prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 2021).
Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 136 d.P.R. n. 115/2002 e 24 Cost. per la mancata valutazione ex ante della colpa grave, è stato dichiarato assorbito nell’accoglimento dei primi due. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Presidente del Tribunale di Taranto in persona di magistrato diverso, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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