Procura speciale in cassazione e istanza di decisione irrituale nel rito camerale (Cass. civ. Sez. II n. 12833 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore può essere conferita a margine o in calce del ricorso o del controricorso. Se rilasciata in calce ad atti diversi, essa deve assumere la forma dell’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e cioè atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente gli elementi essenziali del giudizio. La regola trova applicazione ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, in forza dell’art. 58, primo comma, della stessa legge, e non è derogata dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. L’istanza di decisione proposta da difensore privo di valida procura è irrituale e impone la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., senza disamina dei motivi di ricorso.
Il Fatto
Una controversia di scioglimento di comunione ereditaria, avviata davanti al Tribunale di Perugia con citazione del 1976, è approdata al giudizio di rinvio dopo una pronuncia di legittimità che aveva censurato il criterio dell’estrazione a sorte dei lotti. La Corte d’appello, con sentenza del 2018, ha disposto la divisione tramite formazione di tre quote e assegnazione a sorte.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla mancata integrazione del litisconsorzio necessario nel giudizio di rinvio e sui riflessi di tale omissione sulla consulenza tecnica e sull’assegnazione dei lotti. Alcune controricorrenti hanno aderito alle conclusioni del ricorrente; altre hanno resistito.
La Motivazione della Corte
Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso. Il nuovo difensore del ricorrente ha poi depositato una comparsa contenente istanza di decisione, con procura speciale conferita in calce all’atto medesimo e autenticata dallo stesso difensore.
La Corte rileva che al giudizio, iniziato nel 1976, si applica l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla legge n. 69/2009. L’art. 58, primo comma, di quella legge circoscrive l’applicabilità delle modifiche codicistiche ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Nella versione previgente la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso.
Pertanto, non essendo la procura conferita nelle forme dell’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., essa è nulla. La Corte esclude che una soluzione diversa possa discendere dalla sopravvenuta sostituzione del difensore e nega che l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.lgs. n. 149/2022, abbia introdotto una deroga alla disciplina sulla procura per i giudizi già pendenti.
La nullità dell’istanza di decisione preclude la disamina nel merito dei motivi, poiché il difensore privo di valida procura non può compiere alcuna attività processuale nel giudizio di legittimità. Richiamando Cass. Sez. 3 n. 31839 del 2023 e Cass. Sez. 3 n. 26975 del 2024, il Collegio chiarisce che l’istanza irrituale non integra la rinuncia al ricorso: solo l’inerzia assoluta del ricorrente giustifica l’estinzione. Il legislatore ha inteso evitare che l’istanza tardiva o irrituale diventi strumento per eludere l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è quindi rigettato in conformità alla proposta, con condanna del ricorrente alle spese a favore delle controricorrenti che si sono opposte all’accoglimento e con compensazione verso le altre. Conseguono l’applicazione delle somme equitativamente determinate a favore delle controricorrenti e della Cassa delle ammende, nonché l’onere del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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