Giudicato interno sulla competenza e limiti del riesame del merito (Cass. civ. Sez. I n. 12967 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice di primo grado nega la competenza arbitrale, ove impugnata in appello, può essere contestata soltanto con il regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ.; la declaratoria di inammissibilità del gravame ordinario rende irrevocabile quella statuizione e su di essa si forma il giudicato interno. Conseguentemente, una volta affermatasi la competenza del giudice ordinario, è precluso al giudice di appello riesaminare la competenza arbitrale sulla pretesa opposta in compensazione. Il giudicato formatosi sul lodo arbitrale copre il danno evento ma non il danno conseguenza, la cui sussistenza ed entità restano devolute al giudizio di merito. Le argomentazioni svolte dal giudice che si sia spogliato della potestas iudicandi sono prive di efficacia e non è ammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato su di esse.
Il Fatto
Tra il consorzio di bonifica committente e la società appaltatrice insorge contenzioso in merito all’appalto dei lavori di ampliamento di aree irrigue. Un lodo arbitrale accerta un credito in favore dell’appaltatrice, riconoscendo un generico diritto al risarcimento del danno da scioglimento del rapporto, con espressa riserva su sussistenza ed entità del pregiudizio.
Nel giudizio di primo grado il consorzio oppone in compensazione un proprio maggior credito, di formazione successiva al lodo. Il giudice adito rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e dichiara estinto il minor credito per effetto della compensazione. La Corte di appello, sul gravame della società, dichiara inammissibile il motivo sulla competenza e, nel merito, accoglie l’impugnazione ritenendo sussistente la competenza arbitrale e riesaminando la fondatezza della pretesa opposta. Il consorzio ricorre in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte di appello, riqualificando correttamente la contestazione in termini di competenza e non di giurisdizione, ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame, poiché il provvedimento che decide unicamente sulla competenza si impugna solo con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ. Per effetto di tale inammissibilità, la statuizione sulla competenza del giudice ordinario è rimasta ferma e su di essa è sceso il giudicato. La pronuncia di appello che ha fatto rivivere la competenza arbitrale sulla pretesa opposta in compensazione viola dunque il giudicato interno.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse. La Corte richiama il principio per cui, quando il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sul merito, le argomentazioni ivi svolte sono prive di attitudine a divenire giudicato. Esse non pregiudicano le ragioni della parte, che non ha perciò interesse a dolersene: è inammissibile l’impugnazione che pretenda un sindacato su motivazione resa ad abundantiam, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007. Nel caso di specie la Corte di appello, declinando la competenza in favore degli arbitri, non avrebbe potuto sindacare il merito della pretesa opposta in compensazione.
Il terzo motivo resta assorbito, riflettendo le conseguenze del secondo. Il quarto motivo è invece fondato. La Corte riprende quanto già affermato in un precedente tra le stesse parti (Cass. n. 541 del 2025). Il lodo aveva riconosciuto un generico diritto al risarcimento, lasciando impregiudicata ogni questione sull’effettiva sussistenza del danno e sulla sua entità. Tale affermazione costituisce accertamento coperto da giudicato in ordine al danno evento.
Ne deriva che il sindacato di merito sui danni conseguenti allo scioglimento del rapporto non poteva prescindere da quel giudicato, né consentire alla Corte di appello di riesaminare ex novo la questione della sussistenza del danno e di rinnovare il giudizio degli arbitri. Il giudicato, precisa la Corte, concerne soltanto il danno evento e non il danno conseguenza, reputato come da prodursi in epoca successiva al lodo, anche in forza dell’art. 340 l. n. 2248 del 1865.
Sono pertanto accolti il primo e il quarto motivo, dichiarato inammissibile il secondo, assorbiti il terzo e il quinto. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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