Procura speciale autenticata all’estero senza apostille: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 7900 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale al difensore, redatta all’estero e autenticata da un pubblico ufficiale straniero, è nulla se priva dell’apostille prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253. Tale nullità non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., giacché nel giudizio di legittimità l’art. 365 cod. proc. civ. esige una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso. Il requisito deve sussistere al momento dell’instaurazione del giudizio e non è suscettibile di utile sopravvenienza; la carenza di apostille rende pertanto inammissibile il ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva esercitato il diritto di recesso da due polizze qualificate come “Unit-Linked”, nelle quali era subentrato, senza ottenere il rimborso dei premi versati. Di qui la domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, volta in via principale alla restituzione delle somme per pretesa nullità dei contratti e, in via subordinata, all’accertamento dell’inadempimento e al risarcimento del danno. Il Tribunale adito aveva rigettato ogni domanda; la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione respingendo il gravame.

Avverso la sentenza di appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La controricorrente ha resistito eccependo, in via preliminare, la carenza di procura, per essere il documento redatto in Svizzera e non legalizzato mediante apostille.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare della controricorrente, che assume carattere assorbente rispetto all’esame dei motivi di merito. Il ricorso è stato proposto sulla base di una procura autenticata da notaio svizzero, ma non legalizzata attraverso il ricorso alle apostille, così come prescritto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, che in caso di carenza di apostille, ove prevista, afferma la nullità della procura (vengono citate Cass., ord. 01/08/2017, n. 19100; Cass., ord. 15/11/2017, n. 29651; Cass., ord. 19/07/2018, n. 19321). La decisione ribadisce che l’attestazione del pubblico ufficiale deve riguardare la firma dell’atto apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

Né vale a sanare tale nullità l’iniziativa assunta dal ricorrente con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale. La Corte osserva che in tal senso opera un principio inderogabile dell’ordinamento italiano, e richiama Cass. Sez. I, ord. 25 novembre 2022, n. 34867 e Cass. Sez. I, ord. 11 giugno 2018, n. 15073. Il requisito della valida procura deve sussistere al momento dell’instaurazione del giudizio di legittimità e non è suscettibile di utile sopravvenienza.

Il Collegio dà inoltre conto del fatto che Cass. Sez. U. 21/12/2022, n. 37434 continua a riferire l’istituto della sanatoria prevista dall’art. 182 cod. proc. civ. ai soli gradi di merito. La giurisprudenza di legittimità ha perciò continuato a configurare come insanabile il vizio della procura speciale rilasciata all’estero priva di regolare apostille, perfino quando l’apostille sia stata apposta, ma da essa non risulti la firma dell’atto in presenza dell’ufficiale che la ha rilasciata. Non essendo stata rinnovata validamente la procura, il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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