Inammissibile motivo fondato su fatti diversi da quelli accertati (Cass. civ. Sez. III n. 7895 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fonda su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito. Alla Corte di legittimità è precluso ogni nuovo apprezzamento dei fatti, sicché l’argomentazione che presupponga un accadimento diverso da quello risultante dalla sentenza impugnata non può essere scrutinata nel merito. Il vizio di motivazione apparente e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. sono deducibili nei soli limiti in cui si alleghi la mancata osservanza del libero apprezzamento delle prove in assenza di deroga normativa, ovvero la valutazione secondo prudente apprezzamento di una prova soggetta a regime diverso. La censura sull’omesso esame di un fatto decisivo deve investire un accadimento storico-fenomenico, non una risultanƶa probatoria o un’argomentazione difensiva, e richiede l’indicazione specifica del documento e la sua trascrizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva domandato la condanna della banca al pagamento di una somma, deducendone l’indebito prelevamento dal proprio conto corrente. A fondamento dell’azione aveva rappresentato di aver stipulato con l’istituto due contratti di pegno aventi ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati, a garanzia di obbligazioni assunte da una società, con la previsione pattizia che, in caso di rimborso totale o parziale dei titoli, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferita sulle somme incassate. Venuti a scadenza i titoli, la banca aveva liquidato le somme e le aveva trasferite su un conto della società garantita, portandole a copertura del saldo debitore.
La domanda era stata disattesa in entrambi i gradi di merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, resistiti dalla banca con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, scrutinati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili per una comune ragione. L’argomentazione sviluppata presupponeva, quale necessario fondamento dell’asserita appropriazione illegittima, un accadimento fattuale — l’accredito delle somme rivenienti dai titoli su un conto nella disponibilità del ricorrente — non soltanto non affermato, ma addirittura contrario a quanto acclarato dalla sentenza impugnata.
La ratio decidendi del provvedimento gravato risiedeva proprio nella dirimente circostanza della non disponibilità, da parte del ricorrente, del conto di accredito delle somme ricavate dallo svincolo dei titoli. Da qui il principio, costantemente affermato, secondo cui è inammissibile il motivo che si fonda su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito, essendo escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte della Corte di legittimità.
Il terzo motivo, che lamentava la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e un vizio di motivazione apparente, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che l’inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ. giustifica l’impugnazione di legittimità soltanto qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime. La censura, per come formulata, postulava invece un errato apprezzamento di un materiale istruttorio non meglio individuato.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile anche perché dedotto senza trascrivere in ricorso la trama argomentativa asseritamente inficiata, minando la possibilità di conoscenza del fatto processuale e di vaglio della censura. Solo per completezza la Corte ha rilevato l’infondatezza della contestazione, essendo la vicenda ricostruita con argomenti chiari e idonei a rendere percepibile il ragionamento.
Il quarto motivo, infine, ha evocato a sproposito la fattispecie dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.: il fatto decisivo è da intendersi in accezione storico-fenomenica, con esclusione di questioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie. Il richiamo indistinto agli atti di causa non ha individuato i documenti asseritamente non esaminati né ne ha riportato il contenuto, integrando la trasgressione del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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