Progressioni verticali illegittime ma senza danno erariale risarcibile (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 24 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera illegittimità degli atti di progressione verticale non è condizione sufficiente della responsabilità amministrativa. Il danno erariale, che ne costituisce elemento costitutivo, deve essere allegato e provato dal requirente, non potendosi desumere automaticamente dalla violazione del tetto percentuale di cui all’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 né dall’omesso esperimento delle previe procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001. Quando la prestazione lavorativa sia stata resa in conformità al nuovo inquadramento, da soggetti muniti del titolo di studio richiesto e valutati mediante selezione adeguata, la spesa va considerata utilmente sostenuta e difetta il pregiudizio risarcibile. Il danno può invece ravvisarsi, in astratto, quando il dipendente sia privo dei requisiti di legge, poiché in tal caso la prestazione non è sovrapponibile a quella legittimamente esigibile.
Il Fatto
Un privato presenta un esposto che induce la Procura contabile ad avviare accertamenti sulle procedure selettive per la progressione verticale del personale di un comune. La vicenda riguarda tre dipendenti inquadrati dalla categoria “C” alla categoria “D”, a seguito di un piano triennale dei fabbisogni e di una successiva delibera che aveva contingentato gli avanzamenti.
Il requirente contesta al segretario generale dell’ente, in qualità di soggetto firmatario delle determine di avvio e di scorrimento, la violazione del limite del 20% posto dalla norma speciale, l’illegittimità dello scorrimento di graduatoria, il difetto di motivazione, l’omessa attivazione della mobilità e l’insufficiente valutazione dei candidati, quantificando il danno in relazione alle differenze retributive corrisposte fino alla cessazione del servizio. Il convenuto eccepisce il c.d. scudo erariale, la prescrizione, il rispetto del limite calcolato “per teste” e la mancanza di colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di applicabilità dello scudo erariale. L’art. 21 d.l. n. 76/2020 è norma sostanziale e opera, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, solo per le condotte tenute successivamente alla sua entrata in vigore: nel caso di specie le progressioni risalgono al 2018-2019.
È rigettata anche l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo coincide con ciascun pagamento retributivo, secondo le pronunce delle Sezioni Riunite; l’informativa ante causam risulta comunque tempestiva perché collocata entro il periodo di sospensione straordinaria dei termini di 177 giorni disposto dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, operante anche sui termini prescrizionali.
Nel merito il collegio riconosce la fondatezza dei rilievi della Procura. Le progressioni verticali costituiscono vere e proprie assunzioni, implicando una novazione oggettiva del rapporto. Prima di avviarle, il segretario avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione preventiva di mobilità ex art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità testuale delle assunzioni. La Corte accerta inoltre il superamento del tetto del 20%, computato sulle dodici posizioni in dotazione, non arrotondabile in eccesso, e l’illiceità dello scorrimento, non ammesso per le selezioni riservate agli interni.
Tali illegittimità, però, non bastano a fondare la responsabilità. Per le prime due progressioni difetta il danno erariale: i dipendenti possedevano il titolo di studio richiesto, hanno svolto prestazioni qualificate conformi ai contenuti del nuovo contratto e sono stati valutati con selezione adeguata. In assenza di contrarie allegazioni, la spesa è utiliter data. Per il terzo dipendente, la progressione non ha prodotto effetti economici negativi, avendo il nuovo trattamento ridotto la retribuzione base e generato un saldo sostanzialmente neutro.
La domanda attorea è quindi rigettata per mancanza del danno, con liquidazione delle spese legali a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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