Assenteismo fraudolento: danno all’immagine risarcibile a prescindere dall’autorizzazione all’uscita (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 85 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di assenteismo fraudolento di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 si realizza anche mediante la mera omessa timbratura delle uscite dalla sede di servizio, non essendo necessaria alcuna alterazione dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze. Ai fini della responsabilità amministrativa rilevano la coscienza e la volontà dell’omessa registrazione, non un intento di lucro, né l’esistenza di autorizzazioni verbali o di motivi di servizio a base dell’allontanamento, che possono assumere rilievo solo per il danno patrimoniale. Il danno all’immagine dell’amministrazione è risarcibile a prescindere da un previo giudicato penale, non essendo stata travolta dall’art. 55-quinquies la speciale previsione dell’Corte cost. n. 61/2020. Il danno da alterazione del sinallagma contrattuale, distinto da quello patrimoniale, deve essere provato in concreto e non si presume dalla frequenza degli episodi.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro, chiedendone la condanna per danno patrimoniale, da disservizio e all’immagine, per complessivi euro 49.136,58. La notizia di danno derivava da un’indagine della Guardia di finanza su episodi di assenteismo, avviata a fine 2016 e conclusa con la trasmissione di informazioni alla Procura contabile nel maggio 2020. Le condotte contestate consistevano in allontanamenti dalla sede di servizio senza timbratura del badge, accertati mediante videosorveglianza, per complessive 28 ore e 22 minuti in capo a un convenuto e 29 ore e 42 minuti in capo all’altro, in un arco temporale compreso fra dicembre 2016 e aprile 2017.
I convenuti eccepivano la prescrizione quinquennale, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, l’improponibilità dell’azione per costituzione di parte civile nel processo penale e, nel merito, l’insussistenza della condotta tipica, l’esistenza di autorizzazioni verbali e di motivi di servizio, nonché l’insussistenza delle varie voci di danno.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto le questioni pregiudiziali. Rigetta l’istanza di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., ribadendo il principio di tassatività delle cause di sospensione e l’autonomia del giudizio contabile da quello penale. L’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 prevede infatti la responsabilità amministrativa “ferme la responsabilità penale e disciplinare”, con criteri valutativi diversi — il “più probabile che non” — e senza alcuna pregiudizialità ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen.. L’eventuale giudicato penale di condanna o assoluzione potrà al più far stato nei limiti di legge.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. La Corte ritiene integrato il doloso occultamento previsto dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, ravvisabile anche in condotta omissiva di violazione dei doveri di servizio quale l’omessa registrazione dei transiti. Il termine decorre quindi dalla scoperta del danno, coincidente con la notizia del disvelamento dell’indagine penale, non rilevando l’inerzia o la negligenza degli organi di vigilanza.
Nel merito la Corte ricostruisce l’obbligo di registrazione delle presenze, imposto fin dall’art. 22, comma 3, legge n. 724/1994 e recepito nella contrattazione collettiva, che non necessitava di alcuna normativa aziendale di recepimento. L’omessa timbratura, anche in assenza di un codice dedicato alle uscite per servizio — introdotto solo nel 2018 — integra la condotta tipica, poiché la registrazione poteva sempre avvenire e i motivi dell’uscita potevano essere integrati a mezzo del permesso del dirigente.
Sulla condotta, la Corte ritiene raggiunta la prova degli episodi, valorizzando il valore probatorio dell’informativa di polizia giudiziaria nel processo contabile quale prova atipica ex artt. 2727-2729 cod. civ., liberamente utilizzabile nel contraddittorio delle parti. Le autorizzazioni verbali e i motivi di servizio non escludono l’obbligo di registrazione e non valgono come scusanti, potendo rilevare solo ai fini del danno patrimoniale. Respinta la richiesta di prova testimoniale per inammissibilità e irrilevanza.
Quanto alle voci di danno, la Corte conferma il danno patrimoniale da retribuzione indebita, rideterminato per una convenuta in euro 422,82. Respinge invece la domanda di danno da alterazione del sinallagma contrattuale, pur astrattamente ammissibile: la Procura non ha provato in concreto l’ulteriore riduzione di valore della prestazione, non potendosi presumere dalla frequenza degli episodi. Il danno all’immagine è riconosciuto, ma liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. applicando il moltiplicatore 12 al valore della retribuzione degli episodi assenteistici, secondo i criteri delle SS.RR. n. 10/QM/2003, in luogo del parametro dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, ritenuto non applicabile per difetto di giudicato penale e comunque inadeguato.
Nota della Redazione
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