Proscioglimento per tenuità nell’udienza predibattimentale: nessun potere sull’azione civile (Cass. pen. Sez. VI n. 27100 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. Il potere di statuire sull’azione civile è circoscritto dall’art. 538 cod. proc. pen. ai casi di pronuncia di sentenza di condanna. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. resa con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 non si estende a tale ipotesi, perché la sentenza predibattimentale, al pari di quella emessa all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., non presuppone un definitivo accertamento del fatto illecito e non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile, come conferma, a contrario, l’art. 651-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, accogliendo però la domanda risarcitoria della parte civile e rimettendo la liquidazione al giudice civile. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto appello, deducendo l’insussistenza della condotta e il difetto di motivazione.

La Corte di appello, rilevata l’inappellabilità della sentenza emessa nell’udienza predibattimentale ex art. 544-quater, comma 6, cod. proc. pen., ha riqualificato l’atto come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti. Il difensore ha poi depositato motivi nuovi e aggiunti, incentrati sul difetto di potere del giudice in ordine alle statuizioni civili e alla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono valutati unitariamente e dichiarati manifestamente infondati. La Corte ribadisce che integra il reato ex art. 392 cod. pen. la condotta di chi appone un lucchetto al cancello di ingresso di un immobile per impedirne al possessore l’utilizzazione, richiamando i propri precedenti Sez. 6 n. 21090 del 24.02.2004, Sez. 6 n. 10066 del 18.01.2005 e Sez. 3 n. 681 del 22.04.1968. Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato l’annotazione di servizio dei Carabinieri, dalla quale emerge l’apposizione del lucchetto dopo l’allontanamento del fratello.

Il terzo motivo è invece fondato. Va escluso il potere del giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia pronunciato sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, di decidere sull’azione civile: tale potere è circoscritto dall’art. 538 cod. proc. pen. ai casi di sentenza di condanna.

A diversa soluzione non conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento. La Corte distingue: la sentenza ex art. 131-bis cod. pen. emessa all’esito del dibattimento presuppone l’accertamento dell’illecito penale, mentre quella pronunciata nell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen., come quella emessa all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, non presupponendo un definitivo accertamento del fatto illecito.

L’interpretazione è confermata, a contrario, dal contenuto dell’art. 651-bis cod. proc. pen., che attribuisce efficacia nel giudizio civile o amministrativo soltanto alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa “in seguito a dibattimento” e non anche a quella pronunciata nell’udienza predibattimentale. La Corte richiama, in senso conforme, Sez. 5 n. 30528 del 06.06.2025.

Il quarto motivo, relativo alla errata ammissione della costituzione di parte civile per violazione dell’art. 78 cod. proc. pen., è aspecifico e comunque irrilevante alla luce di quanto osservato sul terzo motivo. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che sono eliminate, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

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