Quietanza non prova la restituzione dell’accipiens al creditore (Cass. civ. Sez. III n. 14130 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Se il debitore adempie l’obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell’adempimento e della liberazione del debitore, ma non costituisce, da sola e di per sé, prova che l’accipiens abbia restituito al creditore l’importo ricevuto. L’art. 1199 c.c. dimostra l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del solvens, non l’apprensione materiale del denaro da parte del creditore. Ne deriva che, provata la riscossione della somma da parte dell’incaricato, grava su quest’ultimo l’onere di provare l’adempimento dell’autonoma obbligazione restitutoria.

Il Fatto

La ricorrente, vedova ed erede del de cuius, ha convenuto in giudizio la convenuta chiedendo la restituzione di una somma di denaro. Il defunto, negli ultimi mesi di vita, aveva disinvestito titoli e la somma era stata depositata su un libretto di risparmio; secondo la tesi attorea, la convenuta aveva riscosso l’importo presso una filiale bancaria senza mai restituirlo.

Il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 616 del 02.07.2020, ha invece rigettato la pretesa, ritenendo che la somma fosse stata appresa direttamente dal titolare presente, essendo la convenuta solo esecutore materiale del prelievo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. La Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014: la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in quattro casi tassativi — mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile — restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la motivazione esisteva, era chiara e non contraddittoria.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, prospettavano la violazione degli artt. 1703 e 1713 c.c. La ricorrente sosteneva che la circostanza per cui il de cuius avesse chiesto alla banca di pagare nelle mani della convenuta non consentiva a quest’ultima di appropriarsi della somma, dovendo il mandatario restituire al mandante quanto acquisito nell’esecuzione del mandato. Provata l’apprensione materiale del denaro, sarebbe gravato sulla convenuta l’onere di provare la restituzione.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, individuando un errore di diritto nella statuizione dell’appello. La quietanza ex art. 1199 c.c. è l’atto che dimostra l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore, non l’apprensione del denaro da parte del creditore. La liberazione del debitore può avvenire anche quando il creditore non sia stato materialmente soddisfatto, come nel pagamento all’indicatario di pagamento ex art. 1188 c.c. o al creditore apparente.

Pertanto, in tutti i casi in cui il debitore adempie col consenso del creditore nelle mani di un terzo, la quietanza prova la liberazione del debitore, non che l’accipiens abbia restituito al creditore quanto ricevuto. L’unico significato giuridico traibile dalla sottoscrizione per quietanza era la liberazione della banca; essa non costituiva prova legale della diretta apprensione della somma, né dell’adempimento dell’autonoma obbligazione restitutoria della convenuta, la cui estinzione andava provata rigorosamente.

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, perché riesamini l’appello alla luce del principio di diritto enunciato; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

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