Contratto di patrocinio della P.A. e forma scritta mediante procura (Cass. civ. Sez. II n. 20697 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti della P.A. soggetti a forma scritta ad substantiam, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., perché l’esercizio della rappresentanza giudiziale mediante redazione e sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona l’accordo contrattuale in forma scritta e consente l’identificazione del contenuto negoziale. La delibera dell’ente territoriale che autorizza il rappresentante a stare in giudizio non necessita dell’indicazione della spesa prevista né dei mezzi per farvi fronte, poiché la nullità per carenza di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie. È inammissibile, per novità, il motivo che introduce in cassazione una questione di fatto non dedotta dinanzi al giudice di merito, senza indicare l’atto in cui sarebbe stata sollevata.
Il Fatto
Una fondazione ottiene, quale cessionaria di un credito per compensi professionali vantato da un avvocato nei confronti di un comune, un decreto ingiuntivo per oltre centosessantacinquemila euro. Il comune propone opposizione, eccependo la prescrizione del credito, l’inidoneità della documentazione e l’assenza di prova delle prestazioni. La fondazione opposta eccepisce a sua volta la nullità dell’incarico al difensore dell’opponente, per difetto di forma scritta e per mancanza di delibera di conferimento.
Il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e condanna la fondazione alle spese. La Corte d’appello conferma, sul rilievo che la procura ex art. 83 c.p.c. soddisfa il requisito di forma e che la fondazione non ha provato il credito nel giudizio di cognizione. La fondazione ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi investono la regolarità della costituzione della controparte pubblica: mancanza di delibera, assenza di impegno di spesa, difetto di forma scritta dell’incarico. La Corte li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando che la Corte palermitana ha applicato principi consolidati.
Il primo principio concerne la forma scritta ad substantiam: nel contratto di patrocinio il requisito è soddisfatto dal rilascio della procura al difensore, poiché la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfezionano l’accordo e permettono i controlli dell’Autorità tutoria (Cass. n. 11668/2024). Il secondo riguarda la delibera autorizzativa: essa non richiede l’indicazione della spesa e dei mezzi di copertura, perché la nullità prevista per la loro omissione non tocca i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, stante l’incerta incidenza dell’onere e la presenza in bilancio di una voce generale per le spese di lite (Cass. n. 21107/2019). La Corte aggiunge che, nella specie, la procura era rilasciata a margine dell’atto di opposizione, con correlazione in re ipsa al giudizio.
Il quarto motivo, relativo all’affidamento di incarichi pubblici, è inammissibile: la questione implica un accertamento di fatto, del tutto ignorato dal giudice di merito, e il ricorrente si limita a richiamare una “eccezione tempestivamente formulata”, indicazione inidonea a soddisfare l’onere di specificità (Cass. n. 1550/2021; n. 28646/2020). La Corte richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa secondo cui il singolo incarico legale episodico non integra appalto di servizi ma contratto d’opera intellettuale, estraneo alle procedure di evidenza pubblica (Cons. Stato n. 2730/2012), e la Sezione lavoro che esclude l’applicabilità dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 156/2001 a tale contratto (Cass. n. 13351/2022).
Il quinto motivo, sulla mancata valorizzazione della non contestazione, è inammissibile: la valutazione della contestazione rientra nell’interpretazione dell’atto di parte ed è sindacabile solo per vizio di motivazione; la sentenza impugnata espone sul punto una motivazione coerente.
Il sesto motivo, sull’omesso esame delle istanze istruttorie, è infondato. Il giudice di merito non può rigettare la domanda per difetto di prova senza considerare le istanze della parte che l’ha proposta (Cass. n. 26538/2017; n. 2980/2023), ma la censura va proposta indicando in modo specifico le istanze e la loro decisività (Cass. n. 27731/2005); nel ricorso l’omissione è denunziata in modo meramente formale. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.