Quota B pensione spettacolo, resta il tetto di retribuzione giornaliera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8563 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni erogate ai lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., poiché la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale a un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale fondata sul criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, non richiedendo la Carta fondamentale una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.

Il Fatto

Un’iscritta al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, gestione ex Enpals, ha chiesto la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’Inps, contestando il criterio di calcolo applicato dall’Istituto.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso. La Corte d’appello ha respinto il gravame dell’Inps, ritenendo non più sussistente il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, sia pure rivalutato dal gennaio 1998: il rinvio operato dall’art. 1 del d.lgs. n. 182/1997 all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 non imporrebbe, a differenza di quanto sostenuto dall’Istituto, di tenere fermo quel tetto per la quota B. L’Inps ricorre per cassazione deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo della quota B, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, e individua nella retribuzione giornaliera pensionabile il riferimento per l’applicazione dell’aliquota di rendimento, secondo il rinvio dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella determinazione della quota B, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 non rilevano per la parte eccedente. Quel limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997.

La Corte sottolinea che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce a comporre interessi di rilievo costituzionale ed è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità degli assicurati presso l’Inps.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Il criterio direttivo di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, letto non nella rigorosa accezione di necessaria corrispondenza, è rispettato dall’interpretazione accolta. La Carta fondamentale non esige una corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, poiché l’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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