Aliquota 2,44% per la quota retributiva del militare in sistema misto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 76 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che fissa al 44 per cento della base pensionabile il trattamento del militare con anzianità utile compresa tra quindici e venti anni, opera esclusivamente nei confronti dei militari collocati in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà. Esso non è invocabile per determinare la quota retributiva del militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e ammesso al sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. In tale ipotesi l’aliquota di rendimento annua applicabile alla quota retributiva è quella del 2,44 per cento, ricavata dal rapporto tra 44 e 17,997, e non quella del 2,20 per cento. Il diritto ai ratei arretrati resta soggetto alla prescrizione quinquennale.
Il Fatto
Un militare già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio con un’anzianità complessiva superiore a venti anni, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia il riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico mediante l’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
L’Istituto previdenziale ha proposto appello, contestando l’applicazione generalizzata di quella aliquota e sostenendo che essa riguarda i soli militari cessati con anzianità compresa tra quindici e venti anni. In via subordinata ha riproposto l’eccezione di prescrizione dei ratei arretrati, già formulata in primo grado ma non esaminata dal giudice territoriale, prendendo come riferimento la data dell’istanza amministrativa di riliquidazione. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021, alla quale ha aderito la giurisprudenza delle sezioni d’appello, ritenendo sufficiente una motivazione per relationem ai precedenti conformi ai sensi dell’art. 17, comma 1, n.t.a. c.g.c. Da quella pronuncia discende che l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile fuori dal contesto di riferimento e non è invocabile per determinare la quota retributiva del militare cessato dal servizio con oltre venti anni di servizio.
Il Collegio ha poi esaminato la struttura del sistema misto. L’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 postula che i periodi valutati nella quota contributiva siano ulteriori e aggiuntivi rispetto alle anzianità acquisite al 31 dicembre 1995, già considerate nella quota retributiva. Il criterio evita la duplice valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata a quella data e il compimento dei venti anni.
Su questa base la Corte ha confermato che l’unico coefficiente compatibile con il quadro legislativo vigente è quello del 2,445 per cento, pari a 44 diviso 17,997: il denominatore corrisponde agli anni che la riforma del 1995 fissa per l’accesso al sistema misto, ossia diciotto anni meno un giorno. Il parametro del 2,20 per cento, ottenuto dividendo 44 per venti, non è applicabile, perché presuppone il raggiungimento del ventesimo anno di servizio.
Nel caso concreto l’appellato ha maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di sedici anni, undici mesi e diciannove giorni. Gli è quindi preclusa l’applicazione dell’art. 54, ma gli va riconosciuto l’accesso al sistema misto e la riliquidazione con l’aliquota annua del 2,44 per cento per ciascuno degli anni maturati fino a quella data. La Corte ha però accolto l’eccezione di prescrizione, non esaminata in primo grado, limitando il riconoscimento al quinquennio decorrente dall’11.06.2014. L’appello è stato pertanto accolto solo in parte, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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