Rapina aggravata: motivo sull’inesistenza dell’arma travolto dalla prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 12420 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina aggravata, l’aggravante dell’uso dell’arma richiede che l’arma sia autentica ovvero, se giocattolo, non immediatamente riconoscibile come tale per assenza dei segni distintivi o per difetto di visibilità degli stessi. La prova della sua natura non può essere desunta dall’incertezza della persona offesa sulla riconoscibilità dell’oggetto. Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione su tale punto resta assorbito quando il reato è estinto per prescrizione, dovendo il giudice prendere atto della causa estintiva. È inoltre inammissibile, per art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., il ricorso che contesti l’attendibilità e la valenza delle fonti di prova, sollecitando una rivalutazione riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari, in data 21/12/2021, aveva riconosciuto due imputati responsabili di rapina pluriaggravata in concorso e di porto d’arma da fuoco per fatti commessi nel dicembre 2011, ritenuta la continuazione e applicata la pena di anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa ciascuno, oltre alle spese processuali.
Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con il medesimo difensore, deducendo violazione di legge sostanziale e vizio motivazionale sull’apprezzamento delle risultanze processuali, l’erronea qualificazione del fatto quanto alle aggravanti delle più persone riunite e dell’uso dell’arma, l’insussistenza dei reati di cui al capo B) e l’ingiusto trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso che il contenuto dei motivi si risolve nella contestazione del giudizio di responsabilità, ovvero del risultato probatorio raggiunto dai giudici di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie. Il vizio di violazione di legge, fondato sulla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., deve essere articolato sotto il profilo della riconducibilità del fatto, così come ricostruito, nella fattispecie astratta; è operazione diversa dubitare che le emergenze acquisite consentano quella ricostruzione.
Quanto al vizio di motivazione, il sindacato di legittimità verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti del processo indicati in termini specifici. Sono perciò inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della prova e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. È preclusa alla Corte ogni nuova valutazione delle risultanze, da contrapporre a quella del merito (Sez. Un. n. 12 del 31/05/2000, Jakani).
Nel merito, i giudici di merito hanno ricondotto l’iniziativa delittuosa a entrambi i ricorrenti sulla scorta di un apprezzamento complessivo: l’ammissione della guida dell’autovettura, il tentativo di dissuadere la persona offesa dall’inseguimento, il rinvenimento di monete corrispondenti alla somma sottratta, della manica di un maglione forata a mo’ di passamontagna e di guanti riconosciuti come quelli dei rapinatori, nonché l’attribuzione della scheda telefonica desunta dalla rubrica con il riferimento al “fratello”. La Corte ha ribadito che l’indizio deve essere certo nel suo contenuto intrinseco ma resta incerto rispetto al fatto storico, e che il controllo di legittimità sugli indizi riguarda il rispetto dei criteri dell’art. 192 cod. proc. pen., non la loro rivalutazione.
L’aggravante delle più persone riunite è stata ritenuta manifestamente infondata: essa ha natura oggettiva e si comunica ai correi consapevoli che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o che tale circostanza abbiano ignorato per colpa (Sez. II n. 46221 del 08/11/2023, Piromalli). Anche il motivo sull’uso dell’arma è manifestamente infondato, non rilevando che si trattasse di un’arma vera, essendo sufficiente l’arma giocattolo non immediatamente riconoscibile per assenza dei segni distintivi (Sez. Un. n. 3394 del 06/03/1992, Ferlotti).
È invece fondato il motivo sul capo B). I giudici di merito avevano desunto la disponibilità di un’arma autentica dal rilievo che la persona offesa non era in grado di comprenderne la natura, così traendo la prova certa di un dato fattuale dall’incertezza dell’ipotesi contraria. La sentenza è stata perciò annullata sul punto, senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione: in presenza di una causa estintiva non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione, dovendo il giudice prenderne atto immediatamente (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). Ne è conseguita l’eliminazione dell’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto, con motivazione non censurabile sul diniego delle attenuanti generiche.
Nota della Redazione
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