Reato continuato e tossicodipendenza: centralità del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 31687 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del reato continuato, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula l’accertamento di una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, non identificabile con la ricaduta nel reato o con l’abitualità a delinquere. Il giudice deve procedere a un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle violazioni, valorizzando anche solo alcuni degli indici rivelatori, purché significativi. Lo stato di tossicodipendenza del condannato assume rilievo sul piano probatorio, quale possibile fattore di riconoscimento dell’ideazione comune, ma non determina l’automatica applicazione della norma di favore, ove gli altri indicatori esprimano valenza contraria.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 marzo 2025 ha rigettato l’istanza con cui l’interessato chiedeva di applicare la disciplina della continuazione tra il reato oggetto di una sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale e quello oggetto di una sentenza irrevocabile del Tribunale di Bergamo.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che i fatti, pur parzialmente omogenei, si inseriscano in un’abitudine di vita e, per modalità e distanza temporale, non siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all’omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo in presenza di una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo che caratterizza la continuazione.
Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sugli indici rivelatori: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. È possibile valorizzarne anche soltanto alcuni, purché significativi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017.
La nozione di continuazione non può però ridursi all’ipotesi di reati dettagliatamente progettati, né ampliarsi fino a coincidere con un finalismo generico, quale la tendenziale dedizione al crimine per soddisfare i bisogni di vita. Un consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo costituisce indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazioni autonome.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte precisa che essa può assumere rilievo nella valutazione complessiva. Il giudice è tenuto a motivare sul punto solo se la difesa ha adempiuto all’onere di allegazione. La scelta legislativa di inserire il riferimento all’art. 671 cod. proc. pen. non modifica i presupposti dell’istituto, ma opera sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi, dando conto dell’assenza dei presupposti dell’art. 81 cod. pen. con riferimento alle modalità dei fatti e alla distanza temporale. L’assenza di puntuale considerazione dello stato di tossicodipendenza non rileva, poiché tale condizione era stata solo affermata e non compiutamente allegata. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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