Recidiva applicata senza motivare l’accresciuta pericolosità del reo (Cass. pen. Sez. II n. 36560 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. esige dal giudice una motivazione specifica, sia quando la affermi sia quando la escluda. Non basta il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali: occorre accertare se la reiterazione dell’illecito sia, in concreto, sintomo di maggiore pericolosità e di più elevato grado di colpevolezza, valutando la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale, il grado di omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta. La maggiore rimproverabilità non può essere presunta sulla sola base delle precedenti condanne. È invece sufficiente, ai fini del rigetto delle doglianze sull’art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, una motivazione implicita che risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.
Il Fatto
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica per il reato di truffa ex art. 640 cod. pen., con applicazione della contestata recidiva e condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’omessa motivazione sull’applicazione della recidiva; il difetto di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; l’omesso esame del motivo di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La questione approda in Cassazione per verificare se la Corte territoriale abbia adeguatamente giustificato le proprie determinazioni sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte di appello, nel rigettare il gravame sul punto, si era limitata ad affermare che la pena risultava congrua e calibrata, valutati ex art. 133 cod. pen. la condotta e la personalità del reo, con numerosi pregiudizi penali per truffa indice di serialità e professionalità dell’attività criminosa. Secondo la Suprema Corte si tratta di motivazione generica e apodittica, inidonea a dar conto delle ragioni dell’applicazione in concreto della recidiva.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. U. n. 5859 del 27.10.2011, dep. 2012; Sez. 6 n. 16244 del 27.02.2013): il giudice deve verificare, oltre il mero dato formale dei precedenti, se la reiterazione sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando natura dei reati, devianza, qualità dei comportamenti, offensività delle condotte, distanza temporale, omogeneità e occasionalità della ricaduta. La decisione si allinea alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 185 del 2015): l’applicazione della recidiva non è obbligatoria e la maggiore rimproverabilità non può essere presunta sulla sola base delle precedenti condanne. Nel caso concreto mancava ogni valutazione sugli altri parametri.
Il secondo e il terzo motivo sono invece infondati. La sentenza di appello non aveva affrontato espressamente le doglianze sull’art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, ma la Corte esclude l’omessa motivazione quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. 4 n. 53396 del 15.11.2022, dep. 2023; Sez. 3 n. 43604 del 08.09.2021; Sez. 5 n. 6746 del 13.12.2018, dep. 2019). Il richiamo ai numerosi precedenti per truffa dimostra che la Corte ha ritenuto il comportamento abituale, elemento ostativo ai sensi del comma 4 dell’art. 131-bis cod. pen., e ha ritenuto tali precedenti implicitamente prevalenti, escludendo il beneficio.
Non è liquidato alcunché alla parte civile. La Corte ricorda che, nel rito camerale non partecipato ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile ha diritto alle spese solo se la memoria scritta abbia fornito un utile contributo alla decisione (Sez. 4 n. 10022 del 06.02.2025; Sez. 6 n. 24340 del 29.05.2025); nella specie la memoria si era limitata a dedurre l’inammissibilità del ricorso senza apporto fattivo. La sentenza è quindi annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello, con rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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