Revocatoria pensionistica e affidamento: legittimo il recupero da doppio calcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 209 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti pensionistici ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, il recupero delle somme indebitamente corrisposte costituisce esito di un’attività amministrativa di riliquidazione vincolata, che non lascia margini di discrezionalità in capo all’INPS. Il principio di irripetibilità dell’indebito pensionistico di cui all’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 non opera come deroga generale alla disciplina codicistica dell’indebito, poiché presuppone la revoca o la modifica di un provvedimento per ragioni sopravvenute e non l’adeguamento a un precetto legale già vigente. Il legittimo affidamento del pensionato non può essere presunto né desunto dal solo decorso del tempo, ma richiede una valutazione concreta degli elementi oggettivi e soggettivi, da condurre secondo i criteri indicati dalle Sezioni riunite n. 2/QM/2012, senza automatismi. Elementi quali la provvisorietà della liquidazione, la preannunciata applicazione della norma e la pendenza del procedimento di definizione del trattamento escludono la configurabilità dell’affidamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e titolare di pensione dal 2014, riceveva nel dicembre 2020 un provvedimento di riliquidazione con cui l’INPS, applicando il doppio calcolo, rideterminava in diminuzione il trattamento a decorrere dal 1° gennaio 2015 e quantificava un indebito di oltre € 4.600, avviandone il recupero mediante trattenute rateali.
Il pensionato impugnava la pretesa restitutoria davanti alla Corte dei conti, sostenendo la sussistenza del principio di irripetibilità dell’indebito previdenziale, l’assenza di dolo e il consolidamento di un legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso. Chiedeva l’accertamento dell’inesistenza del diritto al recupero e la restituzione di quanto già trattenuto. L’INPS resisteva, qualificando la riliquidazione come esito fisiologico di un procedimento complesso e vincolato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 stabilisce che l’importo del trattamento liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello calcolabile con il sistema previgente. Il successivo comma 708 ne dispone l’applicazione anche ai trattamenti già liquidati, con effetto dal 1° gennaio 2015. Da tale data, dunque, la pensione del ricorrente andava determinata secondo il doppio calcolo.
Il Giudice rileva che il trattamento originario era stato liquidato come pensione di vecchiaia provvisoria e solo nel gennaio 2018 sostituito dalla pensione privilegiata, a seguito di verbale sanitario del 2017. La riliquidazione intervenne a dicembre 2020, dopo la nota ministeriale del 2017 che trasmise competenze accessorie non riconosciute in precedenza. L’indebito, pari a € 4.677,61, fu interamente recuperato sulle rate ed estinto nell’aprile 2022.
Sul piano giuridico, la Corte esclude che l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 possa fondare un principio generale di irripetibilità. Il recupero non consegue alla revoca di un provvedimento per ragioni sopravvenute, ma a un’attività di riliquidazione vincolata imposta dalla legge: il pensionato non era titolare di un diritto quesito all’importo erogato.
Quanto all’affidamento, il Giudice richiama le Sezioni riunite n. 2/QM/2012, che impongono un prudente apprezzamento del caso concreto senza automatismi. Il tempo trascorso tra la liquidazione della privilegiata e il doppio calcolo è di circa tre anni, ragionevole. L’applicazione del comma 707 era stata preannunciata dall’INPS ed era patrimonio di comune conoscenza. Le riliquidazioni erano avvenute in via provvisoria, sicché il pensionato era edotto della possibilità di una riduzione.
Né risulta, in difetto di allegazione, che le maggiori somme siano state consumate per esigenze di sostentamento. In assenza di robusti elementi contrari, non si configura legittimo affidamento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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