Inammissibile il ricorso pensionistico che omette l’indicazione della parte convenuta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 193 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorso che ometta di indicare gli elementi identificativi delle parti nei cui confronti è proposto viola l’art. 152, comma 1, lett. b), c.g.c. ed è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.g.c. L’omissione incide sul diritto di difesa della controparte e non è suscettibile di sanatoria. Non può gravare sull’ente che riceve l’atto notificato l’onere di ricercare se esso debba qualificarsi come parte convenuta o come mero destinatario di litis denuntiatio. L’incertezza oggettiva così determinata non legittima l’applicazione del principio di non contestazione a favore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo di accertare che al 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di 17 anni, 3 mesi e 28 giorni, pari ad 17 anni e 4 mesi per arrotondamento. Ha quindi domandato la condanna dell’INPS al pagamento della differenza tra i ratei erogati in misura inferiore e l’importo dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre aumenti perequativi, rivalutazione monetaria e interessi da ciascuna decorrenza al saldo.
Il ricorso è stato notificato a due enti distinti, il Ministero della difesa e l’INPS, senza indicare gli elementi identificativi della parte convenuta. Il Ministero si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed è rimasto estraneo al merito; l’INPS ha chiesto il rigetto nel merito e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorrente ha integralmente omesso di indicare nel ricorso gli elementi identificativi delle parti nei cui confronti l’atto era proposto, in violazione dell’art. 152, comma 1, lett. b), c.g.c. La notifica è stata effettuata a due enti distinti, Ministero della difesa e INPS, senza rendere univoca l’individuazione del convenuto.
Tale omissione è espressamente sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 153, comma 1, c.g.c., trattandosi di lacuna che incide sul diritto di difesa di controparte e che non è suscettibile di sanatoria. Il giudice ha escluso che, data la complessa articolazione dei due enti, possa gravare su quello che riceve l’atto l’onere di ricercare se esso debba considerarsi parte convenuta o semplice destinatario di litis denuntiatio.
La concreta vicenda ha confermato la rilevanza della mancata indicazione: nell’incertezza oggettiva, il Ministero si è costituito al solo fine di far valere il difetto di legittimazione passiva, senza entrare nel merito, e l’INPS si è limitata a dare atto di avere applicato quanto certificato dal Ministero. Nessuno dei due enti è stato quindi indotto a contraddire sulla res controversa.
Da tale condotta il ricorrente ha preteso, con le note d’udienza, l’applicazione del principio di non contestazione. La Corte ha respinto la tesi, perché essa condurrebbe a conseguenze sostanziali e processuali contrarie alla ratio legis e alla lettera della legge.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Poiché la decisione è stata assunta su questione pregiudiziale, la Corte ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., nulla statuendo per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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