Redditometro, parametri ministeriali vincolanti e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 10844 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, i decreti ministeriali che fissano gli indici del cosiddetto redditometro integrano direttamente la previsione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e costituiscono norme giuridiche che il giudice tributario è tenuto ad applicare, non potendole disapplicare. Una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice non ha il potere di privarli della capacità presuntiva che il legislatore vi ha connesso, potendo solo valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie a mantenere il possesso dei beni. Il “nuovo” redditometro di cui al d.m. 24 dicembre 2012 si applica alla determinazione sintetica dei redditi solo a decorrere dall’anno d’imposta 2009, in forza della specifica disciplina transitoria dell’art. 22 d.l. n. 78/2010 e dell’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012; è pertanto recessivo il principio tempus regit actum e inconferente il favor rei, predicabile solo per le norme sanzionatorie.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007. L’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito fondato sulla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: due autovetture, abitazione principale e acquisto di ulteriore autovettura.

Dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso. La C.t.p. rigettava il ricorso; la C.t.r. della Lombardia confermava la decisione e condannava il contribuente alle spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava che la C.t.r. avesse confermato un avviso fondato sul mero scostamento tra reddito dichiarato e reddito calcolato con l’applicazione automatica dei coefficienti ministeriali, senza ulteriori elementi. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la sentenza n. 283 del 1987 della Consulta: i metodi di accertamento induttivo dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, pur fondati su presunzioni iuris tantum, rispettano l’art. 53 Cost. perché ancorano l’accertamento a elementi rigorosamente dimostrati e idonei a rilevare la capacità contributiva.

La C.t.r. ha fatto buon governo dei principi non disapplicando i parametri del redditometro: tali provvedimenti integrano la previsione dell’art. 38 e costituiscono norme giuridiche che il giudice deve applicare. Il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori, non può togliere ad essi la capacità presuntiva connessa dal legislatore alla loro disponibilità, ma può solo valutare la prova della provenienza non reddituale delle somme (Cass. n. 27545 del 2011).

Il secondo motivo è inammissibile: è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei distinti vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione sulla medesima questione, poiché il primo implica la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e va fatto valere ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., mentre il secondo va denunciato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 6150 del 2021).

Il terzo motivo è inammissibile per l’applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012 conv. nella legge n. 143/2012: in caso di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse (Cass. n. 26774 del 2016), onere non assolto.

Il quarto motivo è infondato: il nuovo redditometro del d.m. 24 dicembre 2012 si applica solo agli anni d’imposta dal 2009, per effetto della disciplina transitoria dell’art. 22 d.l. n. 78/2010 e dell’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012 (Cass. n. 21041 del 2014, n. 22744 del 2015, n. 1772 del 2016). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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