Fauna selvatica nel Parco nazionale: legittimazione passiva dell’ente Parco (Cass. civ. Sez. III n. 21375 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all’interno di un Parco nazionale, ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente, la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. compete non già alla Regione ma all’ente Parco. A quest’ultimo è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, che costituisce lex specialis rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione in materia. Il criterio di imputazione della responsabilità prescinde dalla titolarità formale di poteri di programmazione e si radica sull’ente effettivamente competente alla gestione e tutela della fauna nel perimetro protetto.
Il Fatto
La ricorrente convenne la Regione Abruzzo davanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento del danno riportato dalla propria autovettura in seguito alla collisione con un cervo, avvenuta sulla strada regionale in direzione di una frazione del pescarese. La Regione si costituì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace accolse la domanda, ritenendo che la Regione non avesse provato la delega dei poteri gestori in materia di responsabilità ex art. 2052 cod. civ. ad altri enti. Il Tribunale di L’Aquila, in riforma, accolse l’appello e rigettò la domanda, sul rilievo che lo sconfinamento degli animali ricadeva sotto il controllo dell’Ente Parco della Majella, nel cui ambito territoriale si era verificato il sinistro. Avverso tale decisione la danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la sentenza per nullità processuale, per aver il Tribunale introdotto d’ufficio la questione della responsabilità dell’Ente Parco senza assegnare termine per memorie, e per violazione delle norme sostanziali sulla responsabilità da fauna selvatica, sostenendo la titolarità regionale dei poteri di programmazione, coordinamento e controllo, con facoltà sostitutiva in caso di omissione.
La Corte ha giudicato il ricorso infondato, richiamando integralmente il proprio orientamento espresso con Cass. n. 2502 del 27/01/2022, reso in controversia analoga, decisa in appello dallo stesso Tribunale e relativa a un sinistro avvenuto nel medesimo perimetro del Parco nazionale della Majella.
Secondo quel precedente, che il Collegio ha inteso ribadire, la legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria del danneggiato spetta all’ente Parco e non alla Regione. Il Parco nazionale è ente di diritto pubblico sottratto al controllo regionale e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente; ad esso la l. n. 394 del 1991 riserva la funzione di controllo sulla fauna selvatica, quale lex specialis rispetto alle competenze generali che gli artt. 1, 9 e 19 della l. n. 157 del 1992 attribuiscono alla Regione.
Il Collegio ha inoltre escluso che nella specie emergessero prospettazioni diverse da quelle già esaminate nel precedente, rilevando che la parte ricorrente di quella controversia era assistita dal medesimo difensore. Ne è derivato il rigetto del ricorso. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo la Regione svolto attività difensiva, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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