Regolamento di competenza inammissibile contro provvedimento del giudice dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 18899 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le decisioni con cui il giudice dell’esecuzione statuisce sulla propria competenza non sono impugnabili con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ., né possono essere fonte di conflitto di competenza sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.. Esse sono soggette esclusivamente all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., rimedio generale per contestare la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata. Il controllo immediato sulla competenza resta garantito dal regolamento di competenza necessario proposto avverso la sentenza che decide l’opposizione, in quanto pronuncia che statuisce sulla competenza sull’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. civ.

Il Fatto

Un’impresa individuale, creditrice di un condominio in forza di un decreto ingiuntivo, avviava pignoramento presso terzi nei confronti dell’ente per ottenere le somme dovute dai terzi fino alla concorrenza del credito. Il condominio esecutato eccepiva l’incompetenza del giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 23 e 26-bis cod. proc. civ., sostenendo la competenza del giudice del luogo della propria sede. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’eccezione e l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta dal debitore.

Avverso tale ordinanza il condominio proponeva ricorso per regolamento di competenza, affidato a un unico motivo, deducendo l’inderogabilità del foro del consumatore ai sensi dell’art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 26/2005. Depositata la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. per la rilevata inammissibilità, il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso; l’intimato non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile, dando continuità all’orientamento consolidato secondo cui le decisioni del giudice dell’esecuzione sulla propria competenza si impugnano esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ. Tale rimedio è generale e serve a contestare la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata.

Ne deriva che le parti non possono impugnare quelle decisioni con il regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., né il giudice dell’esecuzione può sollevare d’ufficio il conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto i precedenti di Cass., sez. 6-3, n. 4506 del 2022, Cass., sez. 6-3, n. 3040 del 2022 e Cass., sez. 3, n. 38368 del 2021.

Il Collegio valorizza inoltre l’insegnamento di Cass., sez. 6-3, n. 8172 del 2018, secondo cui la competenza sull’esecuzione ex art. 26-bis cod. proc. civ. si inserisce nel sistema della competenza in generale e richiede la garanzia del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, però, non si esercita direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione che nega o afferma la propria competenza.

Poiché quel provvedimento è impugnabile con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., il controllo si realizza attraverso il regolamento di competenza necessario avverso la pronuncia del giudice dell’opposizione che l’abbia accolta o rigettata. La sentenza che decide sull’opposizione è impugnabile ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. civ., perché statuisce sulla competenza sull’esecuzione forzata. Sono dunque censurabili ex art. 42 cod. proc. civ. le sole sentenze emesse all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’ultimo comma del citato art. 380-bis, con richiamo a Cass., sez. un., n. 36069 del 2023. Il ricorrente è pertanto condannato al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *