Regolamento di confini e restituzione del fondo: nessuna demolizione senza prova (Cass. civ. Sez. II n. 3783 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di regolamento di confini può contenere, esplicitamente o implicitamente, la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, all’esito dell’accertamento del confine, risulti indebitamente inclusa nel fondo del convenuto, e tale domanda può essere formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni senza integrare ultrapetizione. Tuttavia, l’accoglimento dell’azione di regolamento di confini non comporta anche l’obbligo di demolizione delle opere insistenti sulla porzione illegittimamente occupata, quando non sia provato che il convenuto le abbia realizzate. Il ricorso per cassazione proposto a fini meramente cautelativi, per chiarire un profilo interpretativo della motivazione, è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendo il processo essere utilizzato per la soluzione di questioni ipotetiche.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di accertamento di confini, rilascio di porzioni di terreno occupate, accertamento dell’inesistenza di servitù e risarcimento danni. Le attrici, proprietarie di terreni, agivano nei confronti di alcune società, tra cui la società ricorrente, che nel corso del giudizio di primo grado aveva ceduto il proprio terreno a una terza società.
La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto le rispettive doglianze, ritenendo irrilevante fra le parti il trasferimento del bene in corso di causa ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. e confermando il rigetto della domanda di eliminazione delle opere. La società soccombente e una delle attrici ricorrevano per cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente dichiarava di agire a fini meramente cautelativi, per vedere chiarito un profilo relativo all’operare dell’art. 111 cod. proc. civ. nel caso concreto, potendo il passaggio motivazionale prestarsi a strumentalizzazioni interpretative.
La Corte ribadisce che l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., deve essere prospettato in termini assertivi come personale, attuale e concreto, volto a un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Il processo non può servire a prevenire questioni meramente ipotetiche.
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte riconosce che l’azione di regolamento di confini, quale vindicatio incertae partis, può contenere la richiesta di restituzione della porzione di terreno risultata indebitamente inclusa nel fondo del convenuto, richiamando Cass. n. 6148 del 2016 e Cass. n. 12573 del 2000. Tale domanda può essere formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni, ponendosi come corollario dell’accertamento richiesto e non come domanda nuova, senza che il giudice incorra in ultrapetizione (Cass. n. 4288 del 2011; Cass. n. 22095 del 2020).
Tuttavia, da ciò non deriva che l’azione di regolamento di confini possa imporre la demolizione delle opere realizzate sulla porzione occupata, quando sia in discussione e non dimostrato che il convenuto le abbia poste in essere. La censura fondata sul difetto di tale dimostrazione è quindi infondata.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile nella parte relativa alla compensazione delle spese, riducendosi a prospettare come richiesta una conseguenza dell’accoglimento del primo motivo. È invece accolta la richiesta di correzione della sentenza impugnata, per l’omessa distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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