Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 20022 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, che alleghi la notificazione della sentenza impugnata, non depositi nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, a norma dell’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la copia della decisione con la relata di notificazione. La sanzione non è evitata dalla presenza della relata nel fascicolo d’ufficio o dalla sua produzione tardiva. Il temperamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022 opera solo quando la legge impone alla cancelleria la comunicazione o la notificazione del provvedimento, con decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., e la documentazione sia acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo. Tale rigore non contrasta con l’art. 6 § 1 CEDU.
Il Fatto
Il nudo proprietario e l’usufruttuario di un immobile concesso in locazione per l’esercizio di un’attività di ristorazione chiesero la risoluzione del contratto e dell’affitto di azienda per inadempimento del conduttore, che aveva eseguito opere senza il consenso scritto del locatore.
Dopo fasi di merito e un primo annullamento con rinvio, la Corte d’appello di Salerno, in sede di rinvio, condannò il conduttore al risarcimento dei danni per le opere non autorizzate. Il conduttore propose ricorso per cassazione. Il ricorso non fu notificato a uno dei co-locatori, deceduto dopo la sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del contraddittorio. La notifica del ricorso a uno solo dei co-locatori introduce validamente il giudizio, poiché il rapporto locativo era riferito a entrambi indipendentemente dai diritti reali vantati. Si prospetta un litisconsorzio necessario processuale verso gli eredi dell’altro co-locatore. L’integrazione non è però necessaria, perché il ricorso è comunque improcedibile e l’ordine si risolverebbe in un inutile dispendio, in contrasto con la ragionevole durata del processo.
Il ricorso è improcedibile per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.. La ricorrente aveva depositato solo la copia autentica della sentenza, non la relazione di notificazione. La Corte ricostruisce l’orientamento tradizionale (Sezioni Unite n. 9005 del 2009), il temperamento delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 e l’intervento più recente delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, che ammette il recupero solo nei casi di comunicazione o notificazione d’ufficio del provvedimento.
Nel caso concreto difetta il presupposto del temperamento: trattandosi di giudizio di cognizione piena, la legge non impone la comunicazione della sentenza ai fini del termine breve. La relata non risulta depositata nel termine, né prodotta dal controricorrente, né acquisita con il fascicolo d’ufficio. Il ricorso è stato inoltre notificato a mezzo p.e.c. oltre il termine breve, decorrendo la sentenza dal 29 settembre 2020, il che preclude la prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013).
La Corte richiama la pronuncia della Corte EDU 23.05.2024, Patricolo e Brutti c. Italia, che ha escluso la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU in un caso analogo, considerando il rigore procedurale proporzionato al ruolo della Corte di cassazione. In via meramente incidentale, la Corte osserva che i motivi sarebbero comunque inammissibili o infondati, ribadendo l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio.
Nota della Redazione
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