Responsabilità dell’associato e rendicontazione: autonomia del controllo gestionale (Cass. civ. Sez. III n. 19186 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità promossa dall’associazione nei confronti dell’associato ai sensi dell’art. 22 cod. civ. è legittimamente esperibile quando tende a dimostrare che questi, nell’esecuzione del mandato ricevuto per la gestione e l’amministrazione di fondi e beni di competenza dell’associazione, ha posto in essere atti contrari ai doveri di correttezza e diligenza inerenti al mandato medesimo. A tal fine non assume rilievo la formale adesione dell’associato alla procedura interna di rendicontazione prevista dallo statuto, poiché il controllo gestionale e il controllo contabile costituiscono piani distinti e separabili. La procedura statutaria di rendicontazione presuppone, infatti, che l’associato non sia già venuto meno agli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia insiti nel mandato ex art. 1710 cod. civ.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’azione di responsabilità proposta da un’organizzazione sindacale nei confronti di un’associata, già coordinatrice nazionale, per avere sottratto risorse all’associazione e per non avere restituito la tessera bancomat dopo la revoca delle deleghe. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, condannando la convenuta al risarcimento del danno e alla restituzione del bancomat.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1275/2023, ha respinto il gravame dell’associata, confermando integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali e processuali.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha articolato un unico motivo, denunciando la motivazione inesistente o meramente apparente e la violazione degli artt. 18, 22, 24, comma 2, e 1703 e seguenti cod. civ., oltre alla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per l’omessa valutazione di prove documentali.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile o infondato sotto ogni profilo. Quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha rilevato che lo stesso è inammissibile, ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., in caso di doppia sentenza conforme, ove non sia assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

Nel merito, la motivazione della sentenza impugnata non risulta astratta o internamente contraddittoria e rispetta il cosiddetto minimo costituzionale, come indicato dal richiamato Cass. SU 8053/2014. In sede di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza. Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., l’errata applicazione è configurabile solo quando si applichi il libero apprezzamento a una prova vincolata per legge a criteri determinati.

La Corte ha poi confermato la distinzione operata dai giudici di merito tra il piano della dimostrazione della corretta esecuzione del mandato e quello della valida attivazione della procedura di rendicontazione statutaria. È ammissibile la scissione tra controllo gestionale e controllo contabile, con conseguente legittimità dell’azione ex art. 22 cod. civ. ove questa miri a dimostrare la violazione dei doveri di diligenza inerenti al mandato, non rilevando la formale adesione dell’associato alla procedura interna di rendicontazione.

Infine, la Corte ha osservato che la mancata impugnazione della prima ratio decidendi, di per sé esaustiva — fondata sulla valida delibera associativa di avvio dell’azione — rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, non idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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