Responsabilità contabile e missioni strumentali: onere probatorio del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 244 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa spetta alla Procura erariale allegare e provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compresa l’effettiva sussistenza del danno erariale. Il mero richiamo al compendio delle indagini penali non è idoneo, di per sé, a fondare il giudizio contabile: la diversità tra responsabilità penale e responsabilità contabile esclude un rapporto di pregiudizialità tecnica del processo penale rispetto a quello della Corte dei conti, anche quando in quest’ultimo vengano versati gli stessi elementi di prova raccolti in sede penale. L’insufficienza del quadro probatorio comporta il rigetto della domanda, restando assorbite le ulteriori questioni.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, all’epoca dei fatti investito di un incarico di comando, contestandogli di avere organizzato, con artifici e raggiri, missioni fittizie o pretestuose all’estero, in violazione delle disposizioni del Comando Operativo Interforze. Secondo l’accusa, le trasferte erano giustificate da ragioni di servizio ma finalizzate a periodi di vacanza.
Il danno complessivo è stato quantificato in euro 30.892,25, di cui 16.549,99 per spese di viaggio, alloggio e missione del convenuto e del suo staff, 13.109,29 a titolo di danno da disservizio e 1.232,96 per i costi delle attività di indagine. La difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione, la necessità di sospendere il giudizio in pendenza del procedimento penale e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta in via preliminare le eccezioni difensive. Sulla giurisdizione è dirimente che, pur prestando il convenuto servizio presso l’Unione europea, il trattamento economico sia transitato per un apposito fondo di un Dicastero nazionale ai sensi della legge n. 145/2016, come attestato dai cedolini prodotti dall’Amministrazione militare di appartenenza.
Quanto alla richiesta di sospensione, i giudici richiamano il principio secondo cui la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, penale e contabile, esclude la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti, nemmeno quando nel processo contabile vengano versati gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale (SS.RR. in sede giur. Ord. n. 16/2021/RCS).
Nel merito, la prospettazione attorea non può trovare accoglimento. Dirimente è la mancata prova di un effettivo danno erariale. Dal compendio istruttorio penale non emergono elementi idonei a concludere né che le spese per le missioni fossero state inutiliter sostenute, né che si sia prodotto un danno da disservizio. Gli elementi richiamati in citazione — la strumentalità delle missioni, il carattere “ambiguo” di alcune trasferte, l’estrema riservatezza sugli spostamenti — sono definiti suggestivi, ma privi di indicazioni sull’effettiva assenza, nelle missioni, di profili inerenti all’incarico del convenuto.
Tenuto conto del peculiare ruolo svolto dal convenuto, non si rinvengono in atti elementi che evidenzino un palese sviamento dell’agere pubblico, tale da rendere sindacabili in questa sede le condotte contestate (ex plurimis Corte dei conti, Sez. II Ap., sentenza n. 296/2015). L’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e a quello disciplinare non può ridondare in una disarticolazione dei principi sull’onere probatorio e sul contraddittorio: l’allegazione degli atti istruttori penali non consente ex se di ricavare elementi idonei a supportare l’individuazione di un danno erariale, non essendo stati articolati richieste istruttorie ai sensi degli artt. 94 e ss. c.g.c.
L’inidoneità del quadro probatorio comporta il rigetto integrale della domanda, con assorbimento delle altre questioni, e il riconoscimento a favore del convenuto del rimborso delle competenze legali quantificate in euro 1.500,00, maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
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