Diniego di discarico e prescrizione dei crediti affidati al concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 33 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non è un’azione demolitoria del provvedimento dell’ente creditore, ma verte sulla fondatezza del diritto di quest’ultimo a ottenere il pagamento delle quote inesigibili secondo l’art. 20, d.lgs. n. 112/1999: i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il concessionario subentrato per cessione di ramo d’azienda risponde anche dell’attività dei precedenti gestori. Il diritto al discarico non sussiste quando la riscossione, disordinata, episodica e diluita nel tempo, ha inciso sulla prescrizione del credito, integrando l’ipotesi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La sopravvenuta rottamazione dei carichi non assume rilievo se, alla data della sua entrata in vigore, il credito era già di difficile esazione per l’inerzia del concessionario.
Il Fatto
Il Comune di Teramo aveva affidato a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Avviata una verifica su 142 partite, l’ente adottò altrettanti provvedimenti di diniego del discarico, non ritenendo fondate le risposte ottenute dalla concessionaria.
La società impugnò i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, in applicazione delle norme della legge finanziaria per il 2015. I giudizi, sospesi per un duplice intervento della Corte costituzionale, sono stati riassunti; la presente decisione riguarda la singola partita relativa a un debitore, con ruoli degli anni 2001, 2003 e 2005.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio: esso non concerne la legittimità degli atti dell’ente, ma il diritto di questi al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Le pronunce costituzionali hanno chiarito che al rapporto si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non le norme derogatorie del 2015.
La Corte riconosce che il concessionario non può essere dichiarato inadempiente per il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità, in ragione del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria. Occorre quindi verificare in concreto gli ulteriori presupposti sostanziali del discarico. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che anzi deve proseguire, e il giudice deve tener conto delle somme medio tempore riscosse, rideterminando la somma dovuta.
Nel merito, i pagamenti documentati e la definizione di alcune partite escludono il discarico per le quote già riscosse, con parziale accoglimento del ricorso. Per il residuo, la documentazione rivela un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali compiute a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e atti esecutivi non tempestivi, privi di esito. Manca ogni interlocuzione con l’ente. La Corte ravvisa così i presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Quanto alla rottamazione dei carichi, essa non rileva: alla data della sua entrata in vigore il credito era già di difficile esazione. Sul quantum, il Collegio esclude la definizione agevolata di un ottavo e conferma la misura di un un terzo dell’importo, con interessi e spese, ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, non essendo stato il pagamento eseguito nel termine di novanta giorni. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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