Responsabilità erariale e transazione novativa: l’attualità del danno viene meno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 104 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per illegittima percezione di finanziamenti pubblici destinati all’internazionalizzazione delle imprese, il giudice contabile è munito di giurisdizione quando la condotta del privato abbia violato il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche, anche se queste provengano da utili di bilancio. Tuttavia, la stipula di una transazione novativa tra le parti e l’avvenuta omologa ed esecuzione del concordato preventivo del beneficiario fanno venir meno l’attualità del danno erariale, perché il regolamento pattizio dei rapporti ha già definito le reciproche ragioni, anche in moneta concordataria. Ne consegue il rigetto dell’appello della Procura contabile avverso la sentenza che abbia escluso la responsabilità dei presunti autori dell’illecito.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’erogazione, da parte di SIMEST s.p.a., di plurimi finanziamenti pubblici a una società alimentare e alla sua controllante, per complessivi euro 15.994.509,09, destinati a un piano di espansione industriale e commerciale. Secondo la Procura regionale, le risorse sarebbero state distratte dalle finalità di interesse pubblico e impiegate in contrasto con il vincolo di destinazione, con conseguente danno erariale. La società fu poi ammessa al concordato preventivo e intervenne una transazione novativa con il socio pubblico creditore.
La Sezione regionale aveva prima affermato la propria giurisdizione e, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda giudiziale, ravvisando l’assenza di un nesso eziologico tra le condotte degli amministratori e il pregiudizio, nonché il difetto di attualità del danno. La Procura ha proposto appello, articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dalla società e da un amministratore. Poiché il giudice di primo grado si era pronunciato affermando la propria giurisdizione, la parte interessata avrebbe dovuto proporre appello incidentale: in mancanza, la statuizione è coperta da giudicato implicito, secondo quanto affermato dalla Cassazione (Cass. 27094/2024, Cass. 2605/2018).
Nel merito, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dei primi motivi di impugnazione. Quanto all’alterazione dei dati contabili, la CTU svolta in sede di rinvio ha evidenziato che essa incise sul patrimonio netto per euro 8.983.530,00, ma che, in assenza di tali alterazioni, la società sarebbe stata comunque caratterizzata da una condizione economico-patrimoniale equilibrata. Parimenti, le criticità sarebbero state rilevabili da un investitore professionale solo mediante una due diligence accurata, mai espletata.
La Corte ha poi escluso ogni condotta frodatoria, non emergendo dagli atti elementi presuntivi o documentali convincenti. Determinante è risultata la considerazione che la crisi aziendale, conclamatasi nel 2013, ha reso impossibile l’attuazione dei piani industriali finanziati, senza che ciò possa attribuirsi a responsabilità dei beneficiari, trattandosi di rischio di impresa connaturato alle operazioni.
Il punto centrale è quello relativo all’attualità del danno. La Corte ha confermato che la transazione novativa e l’omologa del concordato hanno definito in via pattizia il regolamento dei rapporti, facendo venir meno la pretesa risarcitoria. Il rigetto di tale motivo ha assorbito quello sulla distrazione dei finanziamenti.
Infine, è stata respinta la censura di motivazione apparente: il giudice di primo grado ha esposto il percorso logico-giuridico e il recepimento delle conclusioni del CTU per relationem è legittimo (Cass. 22056/2020, Cass. 3819/2020). L’appello è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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