Accesso a graduatorie ATA con diploma falso e quantificazione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 76 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA conseguito mediante falsa attestazione del possesso del titolo di studio prescritto integra una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, facendo venir meno il sinallagma tra prestazione e retribuzione. Tuttavia, l’assenza del titolo non rende la prestazione lavorativa assolutamente priva di qualsiasi utilità per l’Amministrazione: qualora le mansioni concretamente svolte presentino un carattere di genericità e fungibilità, la relativa utilità deve essere valutata caso per caso e il danno erariale può essere quantificato in misura ridotta rispetto alle retribuzioni percepite. La giurisdizione contabile è autonoma da quella penale e non richiede la sospensione del giudizio in pendenza del processo penale per gli stessi fatti.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta chiedendo la condanna al pagamento di euro 19.595,28, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Secondo l’accusa, la convenuta aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2017-2020, attestando di aver conseguito il diploma di qualifica per operatore dei servizi sociali, con votazione 100/100, presso un istituto professionale. Ottenuta una posizione utile per il profilo di collaboratore scolastico, aveva stipulato diversi contratti di supplenza tra il 20 novembre 2018 e il 30 giugno 2020.
La Procura deduceva che il diploma era falso: la sessione straordinaria di esami non era mai stata tenuta e l’istituto indicato non aveva mai richiesto il rilascio del titolo. La convenuta si costituiva eccependo che il giudizio penale, per i reati di cui agli art. 476, comma 2, cod. pen. e art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., non era ancora concluso, e che l’Amministrazione aveva comunque goduto delle prestazioni rese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sospensione del giudizio in pendenza del processo penale. Richiamando l’art. 106 c.g.c. e l’art. 295 cod. proc. civ., la Corte osserva che la sospensione presuppone una pregiudizialità tecnica tra cause, che non si configura nel rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile. La giurisdizione contabile è autonoma rispetto a quella penale e non è inficiata dalla circolazione probatoria degli atti di indagine.
La diversità degli standard probatori consente di utilizzare nel giudizio contabile gli atti di polizia giudiziaria e la documentazione amministrativa acquisiti in sede penale. Nel caso concreto, la Corte ritiene provata la condotta illecita: il diploma seriale prodotto non era mai stato consegnato all’istituto, come confermato dalle risultanze sulla sessione d’esame mai tenuta. La falsa dichiarazione è ex se connotata da dolo, poiché la convenuta non poteva non sapere di non aver frequentato l’istituto.
Passando alla quantificazione, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la prestazione resa in assenza del titolo prescritto non arreca utilità ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette che l’attività non è assolutamente priva di utilità quando le mansioni, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non richiedono conoscenze specialistiche: è il caso delle attività esecutive e d’ordine, quale quella del collaboratore scolastico.
La Corte richiama il recente indirizzo confermato in sede di appello, che ha riconosciuto una parziale utilità in capo all’Amministrazione per il carattere generico delle mansioni. Nel caso in esame, inoltre, la convenuta ha goduto dell’intera retribuzione anche nei periodi di astensione obbligatoria per complicanze gestazionali e per gravidanza, durante i quali nessuna prestazione è stata resa. Il danno è pertanto quantificato in misura inferiore del trenta per cento rispetto alla richiesta, con condanna a euro 13.700,00, oltre interessi dal deposito, e spese di giudizio a carico della convenuta.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2126 c.c. – Prestazione di fatto con violazione di legge
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 640 c.p. – Truffa